(massima n. 1)
Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 c.p.p., stante l’equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Nè rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l’accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono estranei all’applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool).