(massima n. 2)
Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione «all’accertamento del reato», come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e cioè ad un accertamento approfondito e completo in ordine alla commissione del reato e alla colpevolezza dell’imputato, conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata all’esito di un giudizio con piena cognitio, e quindi non con la sentenza di patteggiamento, la quale non presuppone l’accertamento pieno e incondizionato dei fatti, sulla base di specifiche prove, e non si fonda su un giudizio di colpevolezza dell’imputato.