(massima n. 1)
Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione — introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 — delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada.