(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari. (In applicazione del principio la Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo decorsa appena mezz’ora tra la condotta contestata e l’esecuzione dell’alcoltest).