In particolare, cosa succede se, dopo essere stati fermati dalla Polizia ed essere stati sottoposti al test, il macchinario emette la dicitura “volume insufficiente”? L’eventuale multa deve considerarsi invalida?
Se il volume risulta insufficiente significa che si è soffiato troppo poco nell’apposito strumento, con la conseguenza che lo stesso è stato in grado di rilevare ugualmente il grado alcolemico presente nel nostro organismo ma tale misurazione potrebbe non essere del tutto veritiera.
In un caso di questo tipo, è intervenuta la Corte di Cassazione penale, la quale, con la sentenza n. 19161 del 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.
In particolare, la Cassazione ha precisato come la misurazione “non può ritenersi inficiata dall’inspirazione di un volume d’aria minimo; anzi, può dirsi acquisita, in nome del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale ovviamente il pervenuto non ha motivo di dolersi”.
Infatti, “l’insufficienza del quantitativo d’aria immessa nell’etilometro non esclude che l’apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia”, con la conseguenza che “qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume insufficiente d’aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d’aria invece ‘sufficiente’), può essere assunto a fondamento della decisione”.
In altri termini, ciò significa che se l’etilometro è stato in grado di misurare il grado etilemico, pur rilevando che il volume d’aria immesso fosse insufficiente; tale insufficienza, però, è del tutto irrilevante, in quanto la misurazione rilevata può essere utilizzata ai fini della comminazione della sanzione.
E cosa succede, invece, se l’alcoltest viene effettuato a distanza di molto tempo dal momento di un sinistro stradale?
Nello stesso caso sopra esaminato, l’automobilista era stato sottoposto al test a distanza di ben due ore dal sinistro ed era stato successivamente condannato per la fattispecie più grave di “guida in stato di ebbrezza”, nonostante il tasso alcolemico rilevato dall’etilometro fosse inferiore rispetto a quello previsto per l’applicazione della fattispecie stessa.
Ebbene, in questo caso, la condanna per la fattispecie più grave non appariva corretta, secondo la Cassazione, in quanto “pur in assenza di prova strumentale, ove il complessivo quadro sintomatologico sia in grado di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stato d’ebrezza dell’imputato vada collocato in una delle due ipotesi di reato, a gravità crescente (…) è legittimo affermarne la penale responsabilità”.
Tuttavia, secondo la Corte, nel caso di specie il Tribunale non aveva fatto alcun riferimento “a un corteo sintomatologico tale da sorreggere, con ragionevole certezza, l’affermazione secondo la quale l’imputato, a dispetto della misurazione meccanica, al momento del fatto presentava nell’organismo una presenza di alcol superiore ad 1,5 g/l”.
Infatti, “come ben noto, il giudice può essere fruitore, o se si vuole utilizzatore, di regole scientifiche, ma, fatta eccezione per le conoscenze facenti parte del notorio, non può porre egli la regola, che assume essere scientifica”.
In sostanza, ciò significa che se l’alcoltest ci viene fatto a distanza di molte ore rispetto al verificarsi di un sinistro stradale, il giudice potrà ritenere che al momento del sinistro il nostro tasso alcolemico fosse superiore rispetto a quello rilevato dall’etilometro. Tuttavia, questa deduzione dovrà essere sorretta da una serie di circostanze che portino ritenere tale conclusione corretta “oltre ogni ragionevole dubbio”.