(massima n. 1)
Il codice della strada attualmente in vigore, così come quello abrogato, non prevede una prova legale per accertare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. La sussistenza del reato, pertanto, può essere ritenuta sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi acquisiti. (Fattispecie nella quale lo stato di ebbrezza è stato considerato provato in virtù dell’elevato tasso alcoolemico evidenziato dall’analisi specifica, dal comportamento di guida, ingiustificatamente pericoloso e dall'incapacità di soffiare nell’apparecchiatura di misurazione del tasso suddetto).