Di questa questione si è occupato il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 2353 del 18 maggio 2017 ha fornito interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso proposto da un soggetto, volto ad ottenere l’annullamento che provvedimento di esclusione dal Concorso pubblico per Finanzieri.
L’esclusione, in particolare, era stata motivata “per carenza del requisito di moralità e condotta” previsto dal bando, in quanto il soggetto in questione, a seguito di un sinistro stradale, era stato segnalato dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria per “guida in stato di ebbrezza”, in violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida.
Ebbene, secondo il ricorrente, il provvedimento di esclusione non poteva ritenersi giustificato, in quanto il procedimento penale seguito al sinistro era stato archiviato e, comunque, quel fatto non incideva in alcun modo sulla sua moralità.
Osservava il ricorrente, inoltre, che l’episodio in questione, che era rimasto isolato, risaliva a molti anni prima, quando egli aveva solo 19 anni e non era ancora entrato a far parte delle Forze Armate quale volontario.
Il Consiglio di Stato non riteneva, tuttavia, di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Secondo il Consiglio, infatti, dovevano pienamente condividersi le considerazioni che erano state fatte dal TAR, il quale aveva rilevato la legittimità del provvedimento di esclusione dal Concorso.
Evidenziava il Consiglio, infatti, che, ai fini dell’ammissione al Corpo della Guardia di Finanza, sono richiesti “elevati standard comportamentali”, che devono essere accertati in modo rigoroso, “in ragione della specificità e delicatezza dei compiti e delle funzioni svolte”.
A detta del Consiglio, dunque, la condotta posta in essere dal ricorrente e che aveva determinato l’esclusione, rappresentava effettivamente un elemento di per sé sufficiente a ritenere che il concorrente non fosse in possesso delle qualità morali e di condotta previste nel bando.
Precisava il Consiglio di Stato, inoltre, che, pur essendo vero che si trattava di un unico episodio, avvenuto molti anni prima, l’episodio stesso appariva “censurabile sotto il profilo morale” ed era comunque tale da sorreggere il giudizio di esclusione dal concorso.
Ciò considerato, il Consiglio di Stato rigettava il ricorso proposto dal concorrente escluso, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa dal TAR e compensando tra le parti le spese processuali, in ragione della complessità della controversia.