In particolare, il
Tribunale aveva
condannato l’
imputato per il reato in questione; la sentenza era stata poi riformata in
appello. La Corte d’Appello infatti riteneva l'imputato
non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.
131 bis del c.p., disponendo la restituzione all'uomo del veicolo (nella specie, una bicicletta) utilizzato per commettere il reato.
Il Procuratore Generale impugnava, appunto, la sentenza dinanzi alla Suprema Corte per violazione dell'art. 186 C.d.S., in quanto a suo dire il Giudice avrebbe dovuto disporre la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dall'imputato al momento del fatto e di proprietà di quest’ultimo.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha ricordato che, in caso di sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento) per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore. La confisca costituisce una sanzione amministrativa accessoria, in virtù del disposto dell'art.
224 ter del C.d.S., mentre in precedenza la stessa doveva considerarsi "sanzione penale accessoria".
Pertanto, in questi casi, il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del
cancelliere, viene trasmessa in copia al
prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Non rileva invece se il veicolo oggetto della confisca sia stato o meno sottoposto a
sequestro preventivo.
La sentenza in commento prosegue poi sottolineando che la legge non prevede la confisca nei casi in cui l'imputato riporti una pronuncia diversa dalla sentenza di condanna o di patteggiamento.
Occorre quindi stabilire se il veicolo possa essere confiscato nell’ipotesi in cui l'imputato venga dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto.
L’interrogativo è risolto dalla Cassazione facendo riferimento al
principio di legalità (
nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege), il quale impone, tra l'altro, che nessuna sanzione venga applicata se non espressamente prevista da una disposizione di legge.
In proposito, la Corte osserva che, sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice ha comunque il dovere di disporre la sospensione della patente di guida: questo perché l'applicazione della particolare tenuità ex art. 131bis c.p. presuppone l'accertamento del fatto.
Diverso è, invece, il caso della confisca, essendo distinti i presupposti per l’applicazione delle diverse sanzioni accessorie. Mentre, infatti, ai fini della sospensione è necessario, ma anche sufficiente, l'accertamento del fatto, per la confisca l’'art. 186, comma 2, lett. c), richiede una pronuncia di condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (che appunto è equiparata ad una sentenza di condanna).
Poiché la sentenza di emessa ex art. 131bis c.p. non è una sentenza di condanna o a questa assimilabile, la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto escluderà l’applicazione della confisca.