(massima n. 1)
Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all’art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma secondo, D.Lgs. citato, dall’accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza alcoolica e consegue di pieno diritto anche alla sentenza del patteggiamento. Questa, ancorché manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell’imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l’accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell’incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale.