(massima n. 1)
All’accertamento del reato di cui all’art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza) consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., perché resiste al divieto di cui all’art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie.