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Articolo 128 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Revisione della patente di guida

Dispositivo dell'art. 128 Codice della strada

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3. [Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.](1)

Note

(1) Comma abrogato dalla 23, L. 29 luglio 2010, n. 120.

Massime relative all'art. 128 Codice della strada

Cass. civ. n. 15966/2009

L’impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 128, 1° comma, del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall’accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, è rimessa alla discrezionalità della P.A. che, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci.

Cass. civ. n. 2445/2006

Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile - comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l’ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 276/2006

L’art. 128, primo comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Ne consegue che avverso il suddetto provvedimento, ancorché disposto fuori dei casi in cui ne è consentita l’adozione, non è ammissibile l’opposizione ex artt. 22 e 23 della legge 689/1981, che il nuovo codice della strada prevede solo per il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento prefettizio che aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza).

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Consulenze legali
relative all'articolo 128 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Louiza chiede
giovedì 07/07/2011 - Liguria

“Alla mia cliente è stata contestata, a seguito di incidente stradale, la violazione dell'art. 143, 11° comma C.d.S. Preciso che la controparte coinvolta nell'incidente ha 40 giorni di referto. Possono applicarle l'articolo 128...non è applicabile solo in caso di violazione degli articoli 186 -187 C.d.S.?
Grazie in anticipo
cordialità
Louiza”

Consulenza legale i 07/07/2011

Si legga il comma 1-ter dell'art. 128 C.d.S., inserito dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, secondo cui “E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".


M. C. G. chiede
mercoledì 28/12/2022 - Sardegna
“Salve. Cercherò di essere il più chiaro possibile: Il 1° ottobre nell'attraversare un incrocio in città entravo in collisione con un'auto proveniente da destra la quale mi centrava nella fiancata senza un minimo accenno di frenata. Nell'accaduto nessuno si faceva male. All'arrivo della polizia locale, assieme ai carabinieri, venivo sottoposto alla prova dell'etilometro da parte dei carabinieri mentre i rilievi venivano svolti dagli agenti della polizia locale. Dopo vari tentativi di soffiare dentro l'etilometro risultavo avere 1,70 quindi, secondo l'apparecchio, fuori limite massimo nonostante avessi bevuto 3 vini bianchi al bar come aperitivo. Stesso trattamento non mi risulta sull'altra conducente che, per lo spavento veniva portata in ambulanza al pronto soccorso dove veniva visitata e subito dimessa con 5 giorni. La polizia locale che effettuava i rilievi mi consegnava un verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia del mezzo e niente più provvedendo a ritirarmi la patente. Pertanto, i rilievi venivano fatti dalla polizia locale e l'etilometro eseguito dai carabinieri. Dopo un mese, via posta, mi arrivava un verbale della polizia locale dove mi contestavano il mancato stop con multa e decurtazione di 6 punti della patente perchè, secondo loro in base ai rilievi, avrei saltato lo stop. Comunque, alla data odierna 28.12 ancora non ho ricevuto comunicazioni da parte della prefettura ne da alcun altro organo interessato e, non ho neppure un verbale ne uno scontrino del test dell'etilometro dei carabinieri. Ho solo un foglio prestampato e compilato dove riporta il tasso riscontrato e la violazione (Non si tratta del classico verbale ma un foglio A4 stampato). Volevo sapere se rilevate qualche anomalia nelle procedure specie il lungo tempo trascorso nel comunicarmi di che morte devo morire e cosa devo aspettarmi per avere speranze di riavere la patente considerando che 15 giorni dopo l'incidente mi sono sottoposto ad esami in un laboratorio analisi e mi è stata riscontrata la transferrina desialata a 0,80 ma, nessuno mi ha ancora comunicato nulla sulle visite o meno e, per quanto ne so, dovrebbero esserci dei termini di notifica o sbaglio? Ogni vostro consiglio mi sarà sicuramente utile. Grazie per la vostra risposta e vi auguro buona continuazione delle festività
Consulenza legale i 07/01/2023
Per alcoltest si intende la misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo, al fine di verificare l'eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge ( art. 186 del Codice della strada ).
Oltre 1,5 g/l - Si tratta di reato. Multa tra 1.500€ e 6.000€ e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
Nella procedura descritta vi sono state anomalie.
Al momento dell’accertamento dell’alcoltest, la legge riconosce la possibilità di essere assistito da un avvocato di fiducia. Si tratta di un momento di fondamentale importanza trattandosi di un atto irripetibile che potrebbe pregiudicare l’esito di un possibile procedimento penale.
La giurisprudenza costante sull’ art. 356 del c.p.p. ha più volte fatto chiarezza sul punto. È stato stabilito come, fatto tale avvertimento all’indagato, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata a tali rilievi. Tuttavia con pronuncia del 29 gennaio 2015, la Cassazione ha riscontato l’effettiva nullità del risultato dell’alcoltest, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al momento del controllo, non informi il conducente riguardo al proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”, omettendo di trascrivere sul verbale l’avvenuta comunicazione di tale informazione. (Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396). A conferma di tale orientamento, la Cassazione è intervenuta successivamente in diverse occasioni, in particolare con la sentenza del 13 luglio 2017, n. 34383, estendendo l’obbligo di avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore anche nel caso in cui vengano effettuati controlli circa l’alterazione psico-fisica del conducente, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e specificando l’obbligo della polizia giudiziaria di procedere con il suddetto avvertimento prima di eseguire l’accertamento mediante etilometro (o drug-test). Inoltre la Circolare Ministeriale N. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005 riporta chegli esami svolti mediante l'etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall' art. 354 del c.p.p. e per tali atti vige la normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. la quale impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 del c.p.p.. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall' art. 356 del c.p.p.. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.” (cfr. par. 4.1- Aspetti Procedurali).Da tale Circolare emerge con chiarezza che vi è un vero e proprio di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, pertanto prima che il conducente venga sottoposto a controllo allo stesso deve essere rivolto uno specifico e circostanziato avviso scritto in ordine alla possibilità di avvalersi di un difensore all'atto dell'esecuzione del controllo.
Tale adempimento non è stato fatto, è bene che venga, tramite un legale, rilevato.

Al momento dell’accertamento poi, non va redatto un verbale di contestazione, ma un verbale che documenti le operazioni di accertamento, nonché il verbale di elezione domicilio ed eventuale nomina del difensore. Nel caso sia stato nominato un difensore di fiducia, questi atti, unitamente alla documentazione probatoria (tagliando dell’etilometro sottoscritto dall’agente e, possibilmente, anche dal trasgressore) devono essere depositati entro il terzo giorno successivo all’accertamento ( art. 366 del c.p.p. ), potendo ricorrere in caso contrario i presupposti di nullità relativa.
L’agente accertatore deve redigere il verbale per la guida in stato di ebbrezza ed avvisare la Procura. La Procura, nella persona del Pubblico Ministero e sulla base della misurazione, valuta se esistono i requisiti del procedimento penale o se è richiesta una semplice sanzione amministrativa.
L’Art. 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede che, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. Qualora un soggetto con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente anche la revoca della patente e la confisca del veicolo. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).
Il fatto che l’altro conducente non sia stato sottoposto alla medesima procedura in loco non è rilevante, in quanto per il conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche, la struttura sanitaria, su richiesta degli organi di polizia stradale, ne accerta il tasso alcolemico, documentandolo attraverso certificazione (estesa anche alla prognosi delle lesioni) emessa nel rispetto della riservatezza.
Per quanto riguarda la validità del test è opportuno sapere che
  1. Il regolamento esecutivo al codice della strada prevede che l’etilometro debba essere sottoposto periodicamente a dei controlli e l’apparecchio deve essere omologato. Se l’apparecchio non ha questi requisiti l’accertamento non può essere fatto e può essere successivamente invalidato. Bisognerà richiedere, anche tramite un legale, alle Forze dell’Ordine il certificato di omologazione
  2. Il codice della strada prevede che si debba soffiare due volte (e non una) all’interno dell’etilometro. Tra questi due momenti devono passare almeno 5 minuti, altrimenti l’esame non può ritenersi corretto e può essere invalidato. Se i “vari tentativi” descritti sono stati effettivamente solo tentativi allora il test non è valido e dovrà essere, con l’ausilio di un legale, invalidato.
Nei casi di incidente invece, le forze dell’ordine potrebbero accompagnare il conducente presso strutture sanitarie al fine di effettuare le opportune analisi e rilevamenti del tasso alcolemico tramite prelievo di liquidi biologici (sangue, urine ed eventualmente capello per l’accertamento di utilizzo di sostanze stupefacenti). In questo caso sarebbe stato opportuno, anche se non è prescritto come adempimento obbligatorio.
Lo scontrino rilasciato dall’apparecchio è allegato all’informativa di notizia di reato come prova.
In conclusione, vi sono state anomalie nella procedura.
in caso di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, si aprono due procedimenti differenti.
Il primo è amministrativo, per cui gli agenti che sono intervenuti trasmettono la patente al Prefetto che la sospenderà in via provvisoria, generalmente per un periodo di tempo determinato che dipenderà dal tasso alcolemico che è stato accertato. L'ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo sulla base degli intervalli individuati nell'art. 186 comma 2. Insieme alla sospensione della patente, l'ordinanza prevede che sia accertata l'idoneità alla guida dell'interessato tramite visita nella Commissione medica locale patenti. L'obbligo alla visita medica è previsto unicamente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l'idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all'esibizione della certificazione medica. (art. art. 128 del Codice della strada e art. art. 218 del Codice della strada ). dopo aver accertato l’infrazione e applicato la sanzioni della sospensione patente, le forze dell’ordine trasmettono i documenti al prefetto entro 5 giorni. Quest’ultimo deve quindi inviare la notifica del provvedimento al guidatore. Per farlo ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della patente sospesa. Il termine è tassativo in quanto se i tempi della notifica sforano questo limite, la sospensione patente non è più valida. Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. art. 205 del Codice della strada ).
Il secondo procedimento è penale e si rischiano delle gravi sanzioni che vanno dall’arresto, all’ammenda, alla revoca o sospensione della patente e la confisca dell’auto. Il soggetto riceverà un decreto penale di condanna o con una citazione diretta a giudizio.
La durata complessiva della sospensione verrà stabilita solo alla fine del processo penale, se risulterà effettivamente accertato il reato di guida in stato di ebbrezza; in ogni caso andrà sottratto il periodo di sospensione già scontato in via cautelare.
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta “messa alla prova”. Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente. La messa alla prova consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.