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Alcoltest e multa per guida in stato di ebbrezza anche per chi va in bicicletta

Alcoltest e multa per guida in stato di ebbrezza anche per chi va in bicicletta
L'infrazione di "guida in stato di ebbrezza", cui all'art. 186 Codice della Strada riguarda solamente i conducenti di un'autovettura o può applicarsi anche a chi conduca un altro mezzo non motorizzato, come una bicicletta?

Ebbene, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17684 del 28 aprile 2014 si è trovata proprio a dare risposta a questo quesito, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, un uomo in bicicletta veniva fermato dai Carabinieri e, a seguito dell'alcoltest, veniva sanzionato per l'infrazione di " guida in stato di ebbrezza", con la conseguenza che gli veniva anche sospesa la patente di guida.

L'uomo, ritenendo la multa ingiusta, procedeva all’impugnazione, dal momento che, secondo lui, l'infrazione di cui all'art. 186 Codice della Strada riguarderebbe solo i conducenti di un veicolo a motore e, pertanto, non avrebbe potuto essergli contestata, in quanto egli si trovava alla guida di una bicicletta.
Secondo l'uomo, inoltre, sarebbe stata ingiusta anche la sospensione della patente, dal momento che per guidare una bicicletta non è richiesta nessuna patente.

Tuttavia, il Giudice di primo grado rigettava l'impugnazione e anche la Corte d'Appello, pronunciatasi in secondo grado, confermava la sentenza.

L'uomo decideva, dunque, di proporre ricorso per Cassazione, ribadendo alla Corte come "la fattispecie prevista dall'art. 186 Cod. Strada non può essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore" è come la sospensione della patente non possa essere applicata "a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione".

Giunti al terzo grado di giudizio, tuttavia, anche la Corte di Cassazione riteneva di dover confermare la condanna dell'uomo, in quanto "la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), non è condivisibile", pur rilevando come fosse stata illegittima l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.

Osserva la Corte, infatti, come anche le Sezioni Unite della Cassazione, con una sentenza del 2002, hanno precisato che "se è vero che la reazione dell'ordinamento giuridico allorché si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida,svolge, talora effettive funzione cautelare, in quanto le misure rimediano nell'immediato ad uno stato di pericolo concreto (...), è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista è punita dall'art. 186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente".

Secondo la Corte, dunque, "in questi casi l'agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l'autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelari, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente".

Tuttavia, la Cassazione, nonostante l'illegittimità della sanzione accessoria, conferma la sanzione principale, relativa alla "guida in stato di ebbrezza", dal momento che la stessa può essere commessa anche "attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall'uomo, confermando la condanna per il reato di "guida in stato di ebbrezza", escludendo che, ai fini della configurabilità dello stesso, abbia rilevanza il fatto di essere stati alla guida di un veicolo a motore o di un mezzo non motorizzato.


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