(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l’accertamento compiuto attraverso il cosiddetto alcooltest potrà portare all’acquisizione di una notizia di reato sulla condotta tenuta dal conducente, soltanto all’esito dell’intera sequenza procedimentale, con le relative conseguenze sancite dal codice di procedura penale. Pertanto, l’osservanza delle norme del codice di procedura penale, anche ex art. 220 disp. coord. c.p.p., non è prevista sino a quando non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza).