(massima n. 1)
La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie: guida in stato di ebbrezza), č provvedimento pienamente compatibile con quello, del tutto autonomo, di revoca della patente adottato dallautoritā amministrativa, nel senso che il giudice non puō esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che la patente sia stata revocata dallautoritā amministrativa. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato il difetto di interesse al ricorso avverso la sospensione della patente da parte di soggetto comunque privo del titolo abilitativo).