(massima n. 1)
Alla luce del tenore delle disposizioni di cui agli artt. 186, quarto comma, del nuovo codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione (approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le tecniche di misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, rappresentate dall’uso del cosiddetto etilometro, non rappresentano l’unico strumento previsto dalla legge, per determinare lo stato di ebbrezza. Infatti da un lato l’art. 186 citato prevede la «facoltà» e non l’«obbligo», per gli organi della polizia stradale, di effettuare l’accertamento con gli strumenti stabiliti dal regolamento, e dall’altro, nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze «sintomatiche» dell’esistenza dello stato di ebbrezza. In presenza di tali circostanze non è dunque precluso, agli agenti, di rilevare direttamente l’alterazione psico fisica, desumendola, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida.