L’accertamento del tasso alcolemico (c.d. alcol test) viene effettuato da parte degli organi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri ecc.), che si avvalgono di un particolare strumento, ovvero l’etilometro. Tale accertamento è obbligatorio; infatti, in caso di rifiuto, si configura un illecito penale a carico del conducente.
Particolarmente gravi sono le sanzioni inflitte in caso di superamento del tasso di 0,5 g/l.
Il Codice della strada prevede le seguenti sanzioni:
- Tra 0,5 g/l e 0,8 g/l: si applica una sanzione amministrativa da 500€ a 2.000€ e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- Tra 0,8 e 1,5g/l: si configura un reato, con multa da 800€ a 3.200€ e arresto fino a 6 mesi, nonché sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
- Oltre 1,5 g/l: anche in questo caso si configura un reato, con comminazione di una multa tra 1.500€ e 6.000€ e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. È prevista inoltre la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
I neopatentati e i guidatori professionisti (ad es. camionisti, tassisti, conducenti di autobus, ecc.), invece, hanno l’obbligo di mantenere il proprio tasso alcolemico a 0. Quanto ai primi, la ragione risiede nella loro scarsa esperienza di guida, che li rende potenzialmente più inclini a commettere errori e quindi a cagionare sinistri stradali. Con riferimento invece ai guidatori professionisti, a causa della loro attività lavorativa, devono sempre trovarsi in una condizione di salute psico-fisica ottimale.
La ragione di tale severità da parte del nostro legislatore deriva dalle conseguenze generate dall’assunzione di alcol, che nella maggioranza dei casi determina uno stato di malessere psico-fisico, idoneo ad alterare notevolmente, se non addirittura azzerare, le capacità di guida del conducente che sia in stato di ebbrezza.
Tale rigidità si estende però anche a chi si pone alla guida di una bicicletta, nonché ai pedoni che siano in stato di ebbrezza alcolica.
Con particolare riferimento a questi ultimi sono però necessarie delle precisazioni. Invero, anche chi è ubriaco a piedi rischia una multa, dal momento che si tratta comunque di un comportamento imprudente e potenzialmente pericoloso, nonché in contrasto con la morale comune.
Il Codice penale infatti, ai sensi dell’art. 688 c.p., punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 €, la condotta di chi venga colto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in “stato di evidente ubriachezza”.
Al fine di integrare la fattispecie citata, è necessario che il soggetto, in stato di alterazione dovuto all'assunzione eccessiva di bevande alcoliche, ponga in essere comportamenti dai quali sia possibile desumere il suo stato di ebbrezza, come ad esempio urla, schiamazzi, comportamenti molesti e che disturbino la quiete pubblica.
Pertanto, l'applicabilità in concreto della fattispecie è possibile solo quando lo stato di ubriachezza sia evidente e palese, senza necessità di effettuare alcun accertamento del tasso alcolemico.
La punibilità è esclusa solo in caso di ubriachezza incolpevole, ovvero quando la stessa non è voluta dal soggetto e quindi non dipende dalla sua volontà.
Tuttavia, in caso di soggetto ubriaco a piedi non sono previste conseguenze sulla patente, anche se il legislatore ha previsto un’eccezione, ossia il caso in cui il soggetto ubriaco abbia appena guidato o lo faccia in seguito.
Infatti, gli organi di polizia possono applicare le sanzioni previste dal C.d.S. nei riguardi del soggetto ubriaco a piedi, qualora l’abbiano appena visto parcheggiare la vettura oppure si sia appena messo alla guida della stessa, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici.
Ovviamente, oltre alle previsioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il codice penale prevede una disciplina particolarmente severa nei confronti di chi commetta un reato in stato di intossicazione, sia da alcol che da sostanze stupefacenti. Infatti, in questi casi il codice prevede la possibilità di applicare nei confronti dell’autore del reato una serie di circostanze aggravanti.
Diversa è, invece, la situazione con riferimento al soggetto ubriaco che si mette alla guida di una bicicletta. Quest’ultimo infatti sarà soggetto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 186 del Codice della strada.
Lo stesso però non potrà essere sanzionato con la sospensione e il ritiro della patente di guida, dato che, per guidare la bicicletta, non è necessaria alcuna licenza.
A confermare tale affermazione, rileva quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo la Cassazione, al soggetto ubriaco che guida una bicicletta non possono nemmeno essere decurtati i punti dalla patente.