Ritenendo la condanna ingiusta, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come la condotta posta in essere “non rivestiva connotati di serietà e non era tale da assumere alcuna effettiva e concreta potenzialità corruttiva, anche perché il ricorrente era visibilmente ubriaco, avendo perfino difficoltà ad articolare il linguaggio, onde non è ravvisabile neanche il dolo del reato in disamina, non potendosi nemmeno escludere che egli volesse soltanto pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per l’illecito riscontrato a suo carico”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, accogliendo il relativo ricorso.
Secondo la Cassazione, “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 322 cod. pen. è infatti necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale”.
Tale serietà, peraltro, secondo la Corte, “va valutata alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca”.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata era emerso che l’imputato “era in stato di ubriachezza, tanto che aveva appena cagionato un incidente stradale” e che “la somma offerta era certamente modesta”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il giudice del precedente grado di giudizio, “avrebbe dovuto tematizzare il profilo inerente alla ravvisabilità, nell’offerta, di connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento”.
Pertanto, nel caso in esame, secondo la Corte, “la mancanza di serietà dell’offerta e, conseguentemente,l’inidoneità della condotta a ledere o a porre a repentaglio l’oggetto giuridico della norma”, facevano venir meno la rilevanza penale del fatto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.