(massima n. 1)
L'oblazione facoltativa prevista dall'art. 162-bis c.p. č applicabile anche alle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e sanzionate con l'ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilitą, trattandosi di sanzioni «paradetentive» considerate dall'art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, con conseguente parificazione ai reati puniti con pena alternativa, pecuniaria o detentiva (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 c.s.).