Cass. civ. n. 18805/2016
In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l’amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest’ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall’ufficio.
Cass. civ. n. 26835/2014
La cognizione dell’opposizione all’esecuzione forzata, concernente un credito non tributario derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proposta a seguito della richiesta, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di iscrizione ipotecaria, è attribuita dall’art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’autorità giudiziaria ordinaria.
Cass. civ. n. 8928/2014
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall’art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 al l’autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale.
Cass. civ. n. 13551/2011
Al giudice di pace è attribuita la competenza funzionale, generale ed esclusiva ai sensi dell’art. 22-bis, commi primo e terzo, lettera c), della legge n. 689 del 1981, in ordine alle sanzioni amministrative in materia di assegni bancari e di violazioni del codice della strada.
Cass. civ. n. 6463/2011
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l’opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l’ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all’inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell’art. 10 secondo comma e 104 c.p.c., nell’ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore.
Cass. civ. n. 25833/2007
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall’art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 all’autorità giudiziaria ordinaria. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza del giudice di pace che l’aveva denegata a motivo della asserita esistenza di una giurisdizione dell’ispettorato del lavoro, in materia di lavoro, in controversia relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, sui limiti di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose).
Cass. civ. n. 21624/2006
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anziché al Comune all’organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l’atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso l’ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ha cassato il provvedimento con rinvio ad altro giudice affinché questi provveda nuovamente all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso al Comune del luogo cui appartenevano gli agenti verbalizzanti).
Cass. civ. n. 18617/2006
Alla condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell’art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l’accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all’atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l’etilometro a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso).
Cass. civ. n. 6359/2006
In tema di violazioni al codice della strada, il conducente del veicolo con il quale sia stata commessa l’infrazione è privo di legittimazione a proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa soltanto a carico del proprietario del veicolo, responsabile in solido della violazione, trovando, in questo caso, la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario.
Cass. civ. n. 2519/2006
Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione.
Cass. civ. n. 8171/2005
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, la primitiva competenza del giudice di pace, prevista dall’art. 205 d.lgs. n. 285 del 1992, venuta meno per effetto dell’art. 1, d.l. 18 ottobre 1995, n. 435, convertito in legge n. 534/95, è stata ripristinata con l’art. 98, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha aggiunto l’art. 22-bis alla legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che il giudice di pace è funzionalmente competente a conoscere una opposizione relativa ad infrazione rilevata nell’ottobre 2000, ancorché sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria prevista dalla normativa del 1992. Detta competenza funzionale, anche per le sanzioni accessorie in materia di circolazione stradale, è stata espressamente confermata dall’art. 4, comma I-septies, legge 1 agosto 2003, n.214, che ha introdotto l’art. 254-bis, d.lgs. n. 285/92.
Cass. civ. n. 17140/2004
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, il ricorso deve essere promosso nei confronti del Comune, con conseguente inesistenza della notifica dell’atto introduttivo operata invece direttamente alla polizia municipale, essendo quest’ultima un ufficio privo di legittimazione a contraddire, dovendosi d’altra parte escludere che l’individuazione dell’autorità cui notificare l’atto di opposizione debba essere effettuata dal cancelliere, a norma dell’art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, giacché spetta al ricorrente in opposizione indicare l’autorità nei cui confronti esso promuove il giudizio.
Cass. civ. n. 15709/2001
L’inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) entro il quale, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il prefetto è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l’accertamento, l’ordinanza-ingiunzione, comporta, secondo i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che il provvedimento emesso tardivamente risulta non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.
Cass. civ. n. 3836/2001
Il principio secondo il quale, dovendo il verbale di accertamento di infrazioni al codice stradale, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo, essere assimilato all’ordinanza ingiunzione, la disposizione dell’art. 205 cod. stradale deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge 689/1981 per l’opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice medesimo, includendovi l’impugnazione del verbale di accertamento.
Cass. civ. n. 2848/2001
L’art. 23 della legge 689/1981, al quale rinvia l’art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d’opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l’autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito.
Cass. civ. n. 265/2000
Ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 689 del 1981, richiamata per le sanzioni riguardanti violazioni del codice della strada dall’articolo 205 del d.l. 285/1992, appartengono alla competenza per materia del pretore, e oggi del giudice unico del tribunale, tutte le controversie in cui venga in contestazione la legittimazione della irrogazione della sanzione amministrativa, ivi comprese quelle di impugnazione del verbale di accertamento o della cartella esattoriale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale a conoscere della causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, per nullità della notifica del verbale di accertamento e difetto di legittimazione nonché, in via subordinata, la condanna alla restituzione di quanto si fosse dovuto indebitamente pagare, avendo tali domande per causa petendi l’impugnazione della irrogazione di una sanzione amministrativa).