La vicenda giudiziaria vedeva protagonisti i conducenti di due veicoli scontratisi in un sinistro stradale. Uno di essi, dopo l’accaduto, aveva convenuto in giudizio l’altro, accusandolo di non aver dato la dovuta precedenza in prossimità di un incrocio, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dal sinistro.
Il Giudice di Pace adito in primo grado riconosceva la piena responsabilità del convenuto, accogliendo pienamente le istanze attoree.
La parte soccombente, tuttavia, adiva il Tribunale quale giudice d’appello, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, affermava la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti. Secondo il giudice d’appello, infatti, nonostante l’originario convenuto non avesse dato la precedenza a destra, l’attore avrebbe, comunque, dovuto fornire la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme in materia di circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza, prova che, invece, l’attore non aveva fornito. Lo stesso Tribunale escludeva, altresì, il diritto dell’originario attore a ottenere il risarcimento del danno da cd. fermo tecnico, ritenendo assente una concreta allegazione e prova dello stesso.
L’originario attore, dunque, rimasto soccombente in appello, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, ha rigettato il ricorso.
Per quanto riguarda, innanzitutto, la responsabilità derivante da circolazione stradale, gli Ermellini hanno ribadito che, in caso di scontro tra veicoli, il giudice non può ritenere superata la presunzione posta a carico di uno dei conducenti dal secondo comma dell’art. 2054 del c.c., semplicemente sulla base dell’accertata colpa dell’altro, in quanto esso è tenuto a verificare in concreto se il primo abbia o meno tenuto una corretta condotta di guida, come, peraltro, fatto dal giudice di merito nel caso di specie.
In merito, poi, al danno da cd. fermo tecnico, la Suprema Corte ha evidenziato come, per la sua configurazione, non sia sufficiente la mera indisponibilità del mezzo a seguito dei danni riportati. Riportando un loro precedente orientamento, i giudici di legittimità hanno, infatti, ribadito come il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato debba essere allegato e dimostrato, non solo sulla base della mera indisponibilità del mezzo, ma anche dimostrando, ad esempio, la spesa sostenuta per procurarsi un veicolo sostitutivo, oppure la perdita subita a causa della rinuncia forzata ai proventi che si sarebbero potuti ricavare dall’utilizzo del mezzo.