Cass. civ. n. 30701/2025
L'accertamento della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non esclude la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2053 c.c., potendo queste coesistere e applicarsi in concorso tra loro, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Cass. civ. n. 27995/2025
Il direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 1669, 1176 co. 2 e 2055 c.c., ha l'obbligo di alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere di costruzione, che implica un controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali dell'attività costruttiva, inclusa la verifica di elementi strutturali rilevanti quali impermeabilizzazioni, pendenze e drenaggi. La mancata vigilanza su tali aspetti costituisce colpa, con conseguente responsabilità solidale con l'appaltatore per i gravi difetti dell'opera.
Cass. civ. n. 25537/2025
In presenza di corresponsabilità nel risarcimento del danno, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c. è esperibile solo nei confronti del coobbligato e non del suo assicuratore. Qualora il pagamento del risarcimento avvenga per conto del condebitore solidale, l'assicuratore della responsabilità civile non ha diritto di regresso nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile.
Cass. civ. n. 23704/2025
Nel contesto di un intervento chirurgico errato, la responsabilità può essere suddivisa tra il medico operante e la struttura sanitaria. La struttura sanitaria può essere responsabile per una quota inferiore se viene accertato che l'errore è derivato dalla mancanza di adeguati sistemi di controllo, mentre la responsabilità prevalente può essere attribuita al medico se il danno principale è causato da errori procedurali direttamente collegati alla sua prestazione.
Cass. civ. n. 23672/2025
In caso di danno imputabile a più persone, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il creditore può richiedere il risarcimento dell'intero danno a ciascuno dei diversi responsabili indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe, senza determinare la necessità dell'integrazione del contraddittorio. Pertanto, il giudizio può proseguire senza la chiamata in causa di tutti i corresponsabili.
Cass. civ. n. 22929/2025
In presenza di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo.
Cass. civ. n. 22718/2025
In tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sussiste anche quando vi sono titoli di responsabilità diversi, siano essi contrattuali o extracontrattuali, ma ciascun titolo di responsabilità mantiene la propria disciplina, compresa quella che attiene al termine di prescrizione, ferma restando l'applicazione delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.
Cass. civ. n. 17237/2025
In materia di responsabilità per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che la collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due "facce" di una parete vetrata avesse pregiudicato, rispetto alla situazione precedente, la luminosità del vano scala poiché l'oscuramento era già stato realizzato da altro condomino sull'altra faccia).
Cass. civ. n. 13063/2025
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Cass. civ. n. 10514/2025
In caso di obbligazione risarcitoria solidale tra enti pubblici e persone fisiche, la responsabilità del Comune per il danno causato da omessa adozione di provvedimenti amministrativi o condotte amministrative del Sindaco è diretta, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e fonda il diritto di regresso, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c., delle amministrazioni statali nei confronti del Comune.
Cass. civ. n. 10511/2025
In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.
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In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.
Cass. civ. n. 9969/2025
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).
Cass. civ. n. 7843/2025
In caso di responsabilità solidale per fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., la mancata autorizzazione alla chiamata in causa di terzi ritenuti corresponsabili non pregiudica il diritto delle parti convenute di esercitare rivalsa nei loro confronti, persistendo la responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato.
Cass. civ. n. 7332/2025
In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa, in via preventiva, un altro corresponsabile, al fine di esercitare il regresso contro questo per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. (Fattispecie relativa al danno cagionato ad un appartamento dalle infiltrazioni provenienti dalle unità immobiliari poste ai piani superiori, al cui risarcimento erano stati condannati in solido per l'intero i diversi titolari di diritti reali su di essi, uno dei quali si era doluto della responsabilità ascrittagli anche per la parte di danno riconducibile ad altri, senza avere però preventivamente proposto nei confronti di questi ultimi domanda di regresso).
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In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello.
Cass. civ. n. 6445/2025
Il venditore e il Comune possono essere ritenuti corresponsabili in via solidale per i danni cagionati ad un immobile venduto, se le lesioni derivano da interventi strutturali autorizzati ma realizzati in maniera difforme, nonché da ulteriori lavori fognari eseguiti dal Comune stesso, essendo irrilevante la presunta legittimità urbanistico-edilizia delle opere ove queste abbiano comunque provocato danni.
Cass. civ. n. 3523/2025
Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, deve assicurare la conformità dell'opera al progetto e alle regole della tecnica. È quindi corresponsabile con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 2055 c.c., qualora non vigili adeguatamente né verifichi la qualità e la rispondenza dei materiali impiegati.
Cass. civ. n. 32556/2024
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto i medici responsabili in misura paritaria del danno patito dalla paziente senza tenere conto delle indicazioni emergenti dalla espletata CTU medico-legale e dalla cartella clinica, deponenti nel senso di una sequenza di comportamenti posti in essere in tempi e contesti diversi e secondo ruoli distinti).
Cass. civ. n. 29336/2024
Il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali.
Cass. civ. n. 28642/2024
Nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui la struttura si avvale, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico è ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, c.c. Salvo prova di una condotta del sanitario eccezionalmente grave e imprevedibile, la struttura sanitaria deve assumere il rischio d'impresa e non può esercitare il regresso oltre il 50% dell'importo risarcitorio.
Cass. civ. n. 26736/2024
Il presupposto della solidarietà risarcitoria in caso di fatto dannoso è che il danno sia unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, avuto riguardo indifferentemente a condotte commissive o omissive, dolose o colpose, o ancora al diverso titolo cui ciascuno dei responsabili è tenuto, non è necessario che le diverse condotte si inquadrino in un piano unitario, non essendo previsto che il danno scaturisca da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti. Non sussiste invece la solidarietà se le più condotte commissive od omissive abbiano cagionato danni autonomamente identificabili.
Cass. pen. n. 26711/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la costituzione di parte civile dell'AIMA nel processo penale a carico dell'amministratore di una s.r.l., per l'omesso pagamento della cauzione per l'importazione di olio extracomunitario, non aveva effetto interruttivo della prescrizione al risarcimento del danno nei confronti della società, poiché questa era rimasta estranea al processo penale e la diversità dei titoli di responsabilità escludeva un rapporto di solidarietà passiva con l'imputato).
Cass. civ. n. 26521/2024
Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini.
Cass. civ. n. 21443/2024
Non sussiste responsabilità civile risarcitoria per favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 2055 c.c., qualora la condotta del favoreggiatore sia ritenuta non punibile penalmente e non si ravvisi un contributo causale rilevante e determinante al verificarsi dell'evento dannoso subito dalla vittima.
Cass. civ. n. 21049/2024
Nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri.
Cass. civ. n. 20170/2024
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva riconosciuto il diritto ex art. 1916 c.c. della compagnia assicuratrice del natante attoreo, affondato durante il trasferimento da un porto ad un altro, di essere risarcita da tutti i responsabili del sinistro, tra cui l'impresa incaricata del trasferimento della barca, ancorché, in primo grado, l'azione in surroga fosse stata esercitata soltanto nei confronti di alcuni collaboratori dell'impresa di motonautica).
Cass. civ. n. 18127/2024
Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un'unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti.
Cass. civ. n. 17749/2024
In caso di fatti illeciti, dove c'è solidarietà tra i responsabili del danno non c'è mai litisconsorzio necessario tra i coobbligati, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Cass. civ. n. 17649/2024
In caso di fatti illeciti, dove c'è solidarietà tra i responsabili del danno non c'è mai litisconsorzio necessario tra i coobbligati, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Cass. civ. n. 16755/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Cass. civ. n. 16186/2024
Il criterio della ripartizione delle quote di responsabilità nei rapporti interni tra condebitori solidali spetta al giudice di merito, cui compete attribuire il "peso" delle condotte colpose poste in essere dagli stessi e inseritesi nella serie causativa dell'evento dannoso.
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La personalizzazione del danno non patrimoniale richiede che il danneggiato allega e provi circostanze specifiche ed eccezionali legate all'irripetibile esperienza di vita individuale caratterizzata da aspetti emotivi o funzionali; le conseguenze pregiudizievoli comuni già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare non possono essere considerate per la personalizzazione del danno.
Cass. civ. n. 15216/2024
In tema di responsabilità da attività medico-chirurgica, la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011.
Cass. civ. n. 14555/2024
L'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore; e, se domanda di rivalsa – in senso tecnico – non vi è stata da parte di uno dei convenuti nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri.
Cass. civ. n. 8778/2024
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).
Cass. civ. n. 6716/2024
Poiché nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che era a versare all'Inail).
Cass. civ. n. 5519/2024
In caso di condanna solidale tra due soggetti, uno tenuto a risarcire il danno ex art. 2043 c.c. e l'altro a restituire la somma indebita ex art. 2033 c.c., è possibile ravvisare la unitarietà dell'evento pregiudizievole e fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., quando vi sia una coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo.
Cass. civ. n. 4097/2024
La responsabilità concorrente tra il professionista direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice per i danni causati al condominio può essere confermata dalla Corte d'appello sulla base dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie, anche se le intimazioni rivolte all'impresa appaiono atti puramente formali e senza alcun effetto concreto.
Cass. civ. n. 1003/2024
In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).
Cass. civ. n. 865/2024
In virtù del principio di immedesimazione organica, la pubblica amministrazione è civilmente responsabile in via diretta della condotta penalmente rilevante posta in essere dai propri dipendenti o funzionari nell'esercizio delle potestà istituzionali dell'ente, essendo conseguentemente ammissibile l'azione di regresso condotta, nei suoi confronti, da parte di altre amministrazioni solidalmente responsabili in via indiretta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione all'azione di regresso esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, a seguito della condanna in solido degli stessi quali corresponsabili civili, nei confronti di un Comune, il quale, in virtù del principio di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco).
Cass. civ. n. 36613/2023
Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 25970/2023
L'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso", restando irrilevante, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale.
Cass. civ. n. 19611/2023
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte comporta - senza che rilevi la non coincidenza delle modalità di tempo e di luogo con le quali la notizia è stata diffusa - la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. degli autori dell'illecito, con la conseguente applicazione del correlato regime codicistico, quindi anche dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore, salvo che non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore, la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'unicità dell'evento ancorché il contenuto di un articolo pubblicato su un blog fosse stato parzialmente ripreso in un libro, che sebbene edito dopo qualche mese, aveva contribuito a propalare la medesima notizia lesiva).
Cass. civ. n. 19492/2023
In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
Cass. civ. n. 19378/2023
La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 17405/2023
In tema di azione di rivalsa, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare – per escludere del tutto una quota di rivalsa – non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni, ovvero dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata la prima ipotesi – che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Cass. civ. n. 14378/2023
In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Cass. civ. n. 5475/2023
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Cass. civ. n. 664/2023
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, cod. civ. è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Cass. civ. n. 13143/2022
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
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Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.
Cass. civ. n. 516/2022
La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.
Cass. civ. n. 40592/2021
In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.
Cass. civ. n. 24405/2021
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016).
Cass. civ. n. 18610/2021
La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.
Cass. civ. n. 12957/2021
In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità.
Cass. civ. n. 1842/2021
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario.
Cass. civ. n. 18289/2020
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Cass. civ. n. 542/2020
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017).
Cass. civ. n. 22164/2019
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una società di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato, l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell'autore del fatto illecito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2014).
Cass. civ. n. 16143/2019
Il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella "causa petendi" della domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta a ciascuno responsabili. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/07/2017).
Cass. civ. n. 1070/2019
La responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016).
Cass. civ. n. 32930/2018
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/03/2014).
Cass. civ. n. 32226/2018
In tema di danno da prodotti difettosi, il regime di responsabilità solidale ex art. 9 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 del d.lgs. n. 206 del 2005) opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. (oggi art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2016).
Cass. civ. n. 24728/2018
L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.
Cass. civ. n. 15321/2018
L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2013).
Cass. civ. n. 2066/2018
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
Cass. civ. n. 16512/2017
Il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l’azione di regresso, nei confronti dell’autore immediato del danno, per l’intera somma pagata.
Cass. civ. n. 3626/2017
In presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava, rispettivamente, sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metà, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa
Cass. civ. n. 286/2015
La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.
Cass. civ. n. 20192/2014
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno. Il giudice, quindi, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali - sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria - solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario.
Cass. civ. n. 15687/2013
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).
Cass. civ. n. 23650/2012
In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. Ne consegue, che nell'ambito di una procedura espropriativa, laddove non sia riscontrabile alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa esecutrice dei lavori e delegata al compimento delle procedure espropriative, e quella dell'organo titolare del potere espropriativo o dell'ente beneficiario dell'espropriazione, la mancata impugnazione da parte della prima dell'accertamento compiuto nei confronti dei secondi non consente di attribuire alla sentenza non definitiva autorità di giudicato, ai fini dell'affermazione della concorrente responsabilità.
Cass. civ. n. 7404/2012
Tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse. Ne consegue che il creditore non ha alcun onere di escutere l'uno, piuttosto (o prima) che l'altro dei condebitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto indipendenti ed autonome, nei confronti del promissario acquirente, le responsabilità del promittente venditore, che nelle more tra preliminare e definitivo aveva concesso ipoteca sul bene promesso in vendita, e del notaio chiamato a rogare il contratto definitivo, che l'aveva trascritto dopo ben sei mesi dalla stipula, posteriormente all'iscrizione delle suddette ipoteche).
Cass. civ. n. 3424/2012
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a più soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell'art. 2055 c.c., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a più persone. (Fattispecie in tema di incendio a causa di spettacolo pirotecnico).
Cass. civ. n. 5331/2007
In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l'ipotesi secondo cui la pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dall'assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell'ambito dell'articolo 2055 c.c., bensì, trattandosi di obbligazione solidale ex delicto nella disciplina di cui all'articolo 1299 c.c., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell'assicurato, quest'ultimo non può esperire l'azione di regresso nei confronti dell'assicuratore). Tale assunto, infatti, se può avere una qualche giustificazione a fronte di una domanda di condanna del solo assicuratore, certamente non può averla con riguardo alla domanda di mero accertamento del diritto di regresso dell'assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.
Cass. civ. n. 4795/2007
In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell'art. 2054, comma terzo, c.c.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell'altro veicolo e dal suo assicuratore l'intera prestazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2055 c.c. — atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia «terzo» rispetto ai responsabili dell'evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno — dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l'inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito iure proprio nei riguardi delle controparti).
Cass. civ. n. 18497/2006
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.
Cass. civ. n. 10042/2006
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore — neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle «domande» nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 20646/2005
La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41, secondo comma, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni.
Cass. civ. n. 21056/2004
In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell'altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione (e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta), si che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c. nei confronti dell'altro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita nella decisione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori dell'illecito).
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Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 19934/2004
In materia del risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
Cass. civ. n. 12174/2004
La responsabilità solidale, a norma dell'art. 2055, primo comma, c.c., è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota, ma non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del medesimo danno al di fuori dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma, c.c.,) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali.
Cass. civ. n. 3812/2004
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive, essendo del tutto indifferente che queste si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad una deflagrazione in seguito a fuga di gas, aveva ravvisato la pari efficacia causale della condotta colposa della Telecom, che nell'esecuzione di lavori risalenti nel tempo aveva determinato le condizioni per la rottura della condotta o quanto meno le condizioni perché la conseguente fuga di gas determinasse lo scoppio, e della condotta colposa della società proprietaria delle condutture del gas, consistente nel mancato controllo della rete per un lungo arco di tempo, in violazione degli obblighi di custodia del proprietario).
Cass. civ. n. 11315/2003
La speciale azione con cui, ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65, l'Inail, avendo erogato in favore dell'infortunato le prestazioni assicurative eserciti il regresso nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, la cui condotta integri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile, ha presupposti diversi dall'azione di surrogazione nei diritti del lavoratore proposta
ex art. 1916 c.c. dall'Inail nei confronti del terzo responsabile, esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Peraltro, l'eventuale azione ordinaria di regresso eventualmente promossa ex art. 2055 c.c., dal terzo responsabile convenuto in giudizio dall'Inail, nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, quali corresponsabili dell'evento dannoso subito dall'infortunato, prescinde dai presupposti previsti per la speciale azione di regresso esercitata dall'Inail ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965.
Cass. civ. n. 1567/2002
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.
Cass. civ. n. 15930/2002
Il condebitore solidale
ex delicto può esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero.
Cass. civ. n. 10403/2002
La solidarietà passiva, stabilita dell'art. 2055 c.c. a favore del danneggiato nell'ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l'unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. (Nella specie, avendo una società di revisione, con un'infedele certificazione, arrecato danni ai promissari acquirenti di quote di una società, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la solidarietà passiva tra la società di revisione e i venditori delle quote societarie, attesa la differenza sussistente tra il danno derivante dall'erronea certificazione dello stato patrimoniale della società in seguito al quale i promissari acquirenti non avevano valutato l'antieconomicità della futura gestione e quindi non avevano esercitato il diritto di recesso previsto nel preliminare e il danno derivante dalla violazione del sinallagma contrattuale per aver pagato una somma non congrua per le quote sociali acquistate).
Cass. civ. n. 8216/2002
Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, primo comma, c.c., non dall'art. 2055 c.c., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il
quantum del debito da indennizzo dell'assicuratore, e neppure dall'art. 1916 c.c., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell'assicuratore al danneggiato-assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante.
Cass. civ. n. 7507/2001
In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso», sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187 cpv c.p., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra fautore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato, ed il medico, che aveva provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie).
Cass. civ. n. 8371/2000
L'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da essa derivanti.
Cass. civ. n. 5946/1999
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale. (Sulla base di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore).
Cass. civ. n. 1415/1999
È ravvisabile la responsabilità solidale se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse. Può pertanto essere pronunciata la condanna in via solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni.
Cass. civ. n. 6599/1998
In materia di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, qualora venga accertato che più soggetti hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell'evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota — parte di responsabilità.
Cass. civ. n. 2680/1998
Alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno, non è vietato di chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi peraltro il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.
Cass. civ. n. 8259/1997
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno se abbiano determinato una situazione tale che senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato, dovendosi attribuire il rango di efficacia esclusiva al fattore sopravvenuto, che inserendosi nella successione dei fatti faccia venir meno ogni legame tra le cause remote e l'evento in quanto si ponga fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Cass. civ. n. 1869/1997
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro; nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista dal regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui con convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.