Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2055 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Responsabilità solidale

Dispositivo dell'art. 2055 Codice Civile

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone(1), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno(2).

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Note

(1) Si tratta del c.d. concorso di cause, che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
(2) Diverso è il caso in cui a cagionare l'evento concorra la condotta del danneggiato: in tal caso si applica l'art. 1227 c.c., comma 1, espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c.. Ipotesi ancora differente è quella in cui tale condotta non incide sul verificarsi del danno, ma lo aggrava. In tal caso non sono risarcibili i pregiudizi che il danneggiato avrebbe potuto evitare (1227, comma 2 c.c.).

Ratio Legis

La solidarietà (1292 ss. c.c.) dei responsabili dell'illecito è posta a maggior tutela della posizione del danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio. A questa ultima finalità risponde anche la presunzione di pari colpa di cui all'ultimo comma.
Invece, nei rapporti interni tra coobbligati vige la regola della parziarietà dell'obbligazione (1298 c.c.) con la quale il legislatore vuole che ciascun soggetto risponda in proporzione al proprio apporto causale al fatto.

Spiegazione dell'art. 2055 Codice Civile

Solidarietà. Pagamento, e diritto di regresso. Valutazione del grado di colpa, e del danno ad esso conseguente. Incapace

Duplice regolamento; responsabilità solidale nel caso di con­correnza di colpe, disciplina dei rapporti fra i coobbligati.

Il primo principio non è nuovo: viene riprodotta quasi fedelmente la norma del codice del 1865. Sarebbe, del resto, strano che in un sistema nel quale si stabilisce (art. 1294 del c.c.) che di regola i condebitori sono tenuti in solido, non si affermasse la solidarietà dell'obbligo di risarcire il danno quando più persone siano responsabili del fatto dannoso. La legge dice « se il fatto dannoso è imputabile a più persone », parla, cioè d'imputabile, onde sembra che se esso sia da attribuirsi ad un incapace, e si versi nella ipotesi di cui al capo­verso dell'art. 2047 del c.c., ed a persona capace d'intendere e di volere, per l'incapace rimane fermo il disposto del detto comma per la misura del risarcimento, né egli, il che vale il suo patrimonio, può essere tenuto solidalmente con l’imputabile. La responsabilità del patrimonio dell'incapace è norma eccezionale non può quindi estendersi.

Il danneggiato, quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ha il diritto di scelta della persona contro cui rivolgersi. Da questo diritto del creditore deriva il conseguente diritto di regresso da parte di chi ha pa­gato, contro gli altri: l'obbligazione, solidale di fronte al creditore, si divide fra i debitori. Anche questa è un'applicazione dei principi generali. L’ innovazione si appalesa nel regolamento dei rapporti tra i coobbligati. Già nel progetto del 1927, ed in quello del 1936, essa fu enunciata, all'art. 84, capoverso: « colui che ha pagato il risarcimento totale ha regresso contro ciascuno degli altri per una parte che il giudice determina secondo la gravità della colpa di ciascuno. Se è impossibile determinare il grado di responsabilità dì ciascuno, la ripartizione si fa per quote virili ».

Nell' art. 2055 del c.c. il concetto viene completato: non si guarda solo la entità della colpa: una colpa gravissima, soggettivamente considerata, può in concreta, per la spe­cialità del caso, avere determinato effetti minori che una colpa grave o lieve di altro o di altri degli autori. La gravità della colpa si considera unitamente "alle conseguenze che ne sono derivate. Che se non risultino i detti estremi, le singole colpe si presumono eguali, onde la ripartizione si fa per quote virili. Di quest'ultimo comma fu proposta la soppressione dalla Commissione delle Assemblee Legislative, ma esso è rimasto nella legge, e suona conferma del principio generale, rispondente a ragione, dettato nel capoverso dell' art. 1298 del c.c..


Concorrenza di colpe. Colpa concorrente del danneggiato

Gli stessi criteri valgono, per quanto applicabili, se il danneggiato concorse, col suo fatto illecito, a che si verificasse il danno. Qui occorre ac­cennare alla cosiddetta teorica della « compensazione ». La locuzione « com­pensazione di colpe » è inaccettabile, e va sostituita con l'altra « concorrenza di colpe ». Ora se una delle persone responsabili del fatto sia la vittima stessa, non potendo questa indennizzare se stessa, la misura del risarcimento che dovrà gravare sul terzo, o sui terzi, sarà diminuita per una quota.

Certo non è agevole tale determinazione, ed appunto per siffatta difficoltà si sono mosse critiche in genere alla teorica della compensazione, cri­tiche, che, per altro, non devono distogliere dalla rigorosa applicazione dei principi. Già fu proposta una soluzione, i con la norma in esame essa viene confermata: si consideri l'offeso come vittima dell'operato di due o più entità, delle quali una rappresentata dalla medesima sua persona, e si ripartisca il quantitativo dei danni tra esse, detraendosi dal totale quel tanto che dovrebbe porsi a carico della persona offesa medesima, mentre il residuo rimane a ca­rico del terzo, o dei terzi solidalmente tra loro. Anche qui per la precisazione del quantum che debba rimanere a carico della vittima occorre tener presente la gravità delle rispettive colpe. La vittima non può pretendere, per il vincolo della solidarietà, che l'altro, o gli altri colpevoli, la risarciscano dello intero, salvo regresso nei suoi confronti: si creerebbe un circolo che contrasta i principi di ragione. Onde il giudice dovrà preliminarmente valutare quanto di danno debba rimanere a carico di essa, in rapporto alla gravità della sua colpa e per condannare il terzo, o, solidalmente, i terzi concorrenti, salvo, tra costoro, il regresso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

800 Circa la responsabilità solidale tra i coautori del fatto dannoso, l'art. 2055 del c.c. riproduce le disposizioni dell'art. 1135 del codice civile e dell'art. 187 del c.p., secondo comma: poiché aveva formato oggetto dl qualche dubbio, si afferma il diritto di regresso, contro i coautori, di colui che ha risarcito il danno. Come per le altre obbligazioni in solido, la solidarietà non opera nei rapporti tra i coobbligati e l'avente diritto al regresso (art. 1299 del c.c.); ciascuno risponde della sua parte di debito, che è determinata dal grado di partecipazione al risultato.

Massime relative all'art. 2055 Codice Civile

Cass. civ. n. 13143/2022

Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.

Cass. civ. n. 516/2022

La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.

Cass. civ. n. 40592/2021

In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.

Cass. civ. n. 24405/2021

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016).

Cass. civ. n. 18610/2021

La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.

Cass. civ. n. 12957/2021

In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità.

Cass. civ. n. 1842/2021

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario.

Cass. civ. n. 18289/2020

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Cass. civ. n. 542/2020

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017).

Cass. civ. n. 22164/2019

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una società di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato, l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell'autore del fatto illecito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2014).

Cass. civ. n. 16143/2019

Il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella "causa petendi" della domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta a ciascuno responsabili. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/07/2017).

Cass. civ. n. 1070/2019

La responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016).

Cass. civ. n. 32930/2018

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/03/2014).

Cass. civ. n. 32226/2018

In tema di danno da prodotti difettosi, il regime di responsabilità solidale ex art. 9 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 del d.lgs. n. 206 del 2005) opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. (oggi art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2016).

Cass. civ. n. 24728/2018

L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.

Cass. civ. n. 15321/2018

L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2013).

Cass. civ. n. 2066/2018

In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.

Cass. civ. n. 16512/2017

Il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l’azione di regresso, nei confronti dell’autore immediato del danno, per l’intera somma pagata.

Cass. civ. n. 3626/2017

In presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava, rispettivamente, sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metà, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa

Cass. civ. n. 286/2015

La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.

Cass. civ. n. 20192/2014

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno. Il giudice, quindi, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali - sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria - solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario.

Cass. civ. n. 15687/2013

Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).

Cass. civ. n. 23650/2012

In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. Ne consegue, che nell'ambito di una procedura espropriativa, laddove non sia riscontrabile alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa esecutrice dei lavori e delegata al compimento delle procedure espropriative, e quella dell'organo titolare del potere espropriativo o dell'ente beneficiario dell'espropriazione, la mancata impugnazione da parte della prima dell'accertamento compiuto nei confronti dei secondi non consente di attribuire alla sentenza non definitiva autorità di giudicato, ai fini dell'affermazione della concorrente responsabilità.

Cass. civ. n. 7404/2012

Tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse. Ne consegue che il creditore non ha alcun onere di escutere l'uno, piuttosto (o prima) che l'altro dei condebitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto indipendenti ed autonome, nei confronti del promissario acquirente, le responsabilità del promittente venditore, che nelle more tra preliminare e definitivo aveva concesso ipoteca sul bene promesso in vendita, e del notaio chiamato a rogare il contratto definitivo, che l'aveva trascritto dopo ben sei mesi dalla stipula, posteriormente all'iscrizione delle suddette ipoteche).

Cass. civ. n. 3424/2012

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a più soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell'art. 2055 c.c., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a più persone. (Fattispecie in tema di incendio a causa di spettacolo pirotecnico).

Cass. civ. n. 5331/2007

In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l'ipotesi secondo cui la pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dall'assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell'ambito dell'articolo 2055 c.c., bensì, trattandosi di obbligazione solidale ex delicto nella disciplina di cui all'articolo 1299 c.c., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell'assicurato, quest'ultimo non può esperire l'azione di regresso nei confronti dell'assicuratore). Tale assunto, infatti, se può avere una qualche giustificazione a fronte di una domanda di condanna del solo assicuratore, certamente non può averla con riguardo alla domanda di mero accertamento del diritto di regresso dell'assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.

Cass. civ. n. 4795/2007

In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell'art. 2054, comma terzo, c.c.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell'altro veicolo e dal suo assicuratore l'intera prestazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2055 c.c. — atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia «terzo» rispetto ai responsabili dell'evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno — dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l'inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito iure proprio nei riguardi delle controparti).

Cass. civ. n. 18497/2006

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.

Cass. civ. n. 10042/2006

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore — neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle «domande» nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 20646/2005

La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41, secondo comma, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni.

Cass. civ. n. 21056/2004

In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell'altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione (e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta), si che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c. nei confronti dell'altro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita nella decisione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori dell'illecito).

Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 19934/2004

In materia del risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.

Cass. civ. n. 12174/2004

La responsabilità solidale, a norma dell'art. 2055, primo comma, c.c., è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota, ma non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del medesimo danno al di fuori dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma, c.c.,) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali.

Cass. civ. n. 3812/2004

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive, essendo del tutto indifferente che queste si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad una deflagrazione in seguito a fuga di gas, aveva ravvisato la pari efficacia causale della condotta colposa della Telecom, che nell'esecuzione di lavori risalenti nel tempo aveva determinato le condizioni per la rottura della condotta o quanto meno le condizioni perché la conseguente fuga di gas determinasse lo scoppio, e della condotta colposa della società proprietaria delle condutture del gas, consistente nel mancato controllo della rete per un lungo arco di tempo, in violazione degli obblighi di custodia del proprietario).

Cass. civ. n. 11315/2003

La speciale azione con cui, ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65, l'Inail, avendo erogato in favore dell'infortunato le prestazioni assicurative eserciti il regresso nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, la cui condotta integri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile, ha presupposti diversi dall'azione di surrogazione nei diritti del lavoratore proposta ex art. 1916 c.c. dall'Inail nei confronti del terzo responsabile, esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Peraltro, l'eventuale azione ordinaria di regresso eventualmente promossa ex art. 2055 c.c., dal terzo responsabile convenuto in giudizio dall'Inail, nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, quali corresponsabili dell'evento dannoso subito dall'infortunato, prescinde dai presupposti previsti per la speciale azione di regresso esercitata dall'Inail ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965.

Cass. civ. n. 1567/2002

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.

Cass. civ. n. 15930/2002

Il condebitore solidale ex delicto può esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero.

Cass. civ. n. 10403/2002

La solidarietà passiva, stabilita dell'art. 2055 c.c. a favore del danneggiato nell'ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l'unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. (Nella specie, avendo una società di revisione, con un'infedele certificazione, arrecato danni ai promissari acquirenti di quote di una società, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la solidarietà passiva tra la società di revisione e i venditori delle quote societarie, attesa la differenza sussistente tra il danno derivante dall'erronea certificazione dello stato patrimoniale della società in seguito al quale i promissari acquirenti non avevano valutato l'antieconomicità della futura gestione e quindi non avevano esercitato il diritto di recesso previsto nel preliminare e il danno derivante dalla violazione del sinallagma contrattuale per aver pagato una somma non congrua per le quote sociali acquistate).

Cass. civ. n. 8216/2002

Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, primo comma, c.c., non dall'art. 2055 c.c., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il quantum del debito da indennizzo dell'assicuratore, e neppure dall'art. 1916 c.c., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell'assicuratore al danneggiato-assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante.

Cass. civ. n. 7507/2001

In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso», sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187 cpv c.p., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra fautore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato, ed il medico, che aveva provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie).

Cass. civ. n. 8371/2000

L'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero, salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da essa derivanti.

Cass. civ. n. 5946/1999

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale. (Sulla base di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore).

Cass. civ. n. 1415/1999

È ravvisabile la responsabilità solidale se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse. Può pertanto essere pronunciata la condanna in via solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni.

Cass. civ. n. 6599/1998

In materia di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, qualora venga accertato che più soggetti hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell'evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota — parte di responsabilità.

Cass. civ. n. 2680/1998

Alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno, non è vietato di chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi peraltro il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.

Cass. civ. n. 8259/1997

In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno se abbiano determinato una situazione tale che senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato, dovendosi attribuire il rango di efficacia esclusiva al fattore sopravvenuto, che inserendosi nella successione dei fatti faccia venir meno ogni legame tra le cause remote e l'evento in quanto si ponga fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.

Cass. civ. n. 1869/1997

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro; nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista dal regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui con convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2055 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marcello M. chiede
venerdì 17/04/2020 - Lombardia
“Buonasera, ho perso una causa civile di risarcimento danni per l’apertura di una finestra e, di conseguenza, sono stato condannato a pagare in solido con altre parti il danno creato.
Io ero proprietario dell’immobile all’1%, quota simbolica e a garanzia di un mio prestito agli altri comproprietari.
Con questo obbligo solidale in sentenza, nonostante abbia cercato più volte ad accordarmi con la controparte per risolvere, quanto meno per la mia posizione e proponendo di pagare più del 1% che avevo come comproprietà, ma essendo in tre proprietari, ho proposto 1/3 di quello che la sentenza prevedeva e prevede, ma purtroppo senza concludere a causa della solidarietà stabilità in sentenza!
Ciò nonostante mi sia stata rifiutata questa possibilità a causa del vincolo solidale io rimango convinto che questa solidarietà mi ha danneggiato parecchio e sta continuando a farlo, perché gli altri due condebitori hanno fatto appello e io no! uno dei due ha quasi 80 anni e quindi molti di più di me, se dovesse succedergli ciò che madre natura fa arrivare per tutti, rimarrei con anche il suo debito !?
Non credo sia giusto un patto di solidarietà così estremo e che uno solo debba pagare per tutti; che non si guardino le quote di comproprietà (io quota dell’1%); che quello che paga per tutti poi si debba rivalere sugli altri che non hanno pagato prima e mai pagheranno; non deve seguire giustizia uguale per tutti !?”
Consulenza legale i 22/04/2020
Secondo l’art. 1292 del c.c., si parla di obbligazione solidale, rispettivamente, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva).

Nel nostro sistema la solidarietà passiva costituisce la regola, quando vi sono più soggetti tenuti ad adempiere la medesima obbligazione: infatti l’art. 1294 del c.c. stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Passando specificamente alla materia del risarcimento danni da fatto illecito, l’art. 2055 c.c. ribadisce che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Attenzione, però, perché la regola della solidarietà passiva riguarda i rapporti tra debitore (o debitori) da un lato, e creditore (o creditori), dall'altro, della prestazione, mentre nei rapporti tra le parti può ben esservi (e, anzi, normalmente si verifica) una ripartizione diversa.
Infatti proprio l’art. 2055 c.c. prevede che chi ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri, “nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Quindi nel nostro caso nei rapporti interni tra debitori occorrerà procedere ad una suddivisione delle quote da pagare, sulla base dei criteri sopra evidenziati.
Solo “nel dubbio” - recita l’art. 2055 c.c. -, cioè laddove non si riesca a dimostrare la misura delle responsabilità di ciascuno, le colpe dei singoli si presumeranno uguali.

Purtroppo, però, nei rapporti con la controparte non è possibile sfuggire alla regola della solidarietà, con la conseguenza che il creditore rimane libero di scegliere a quale dei debitori richiedere il pagamento dell’intero importo.

Ad ogni modo, nella paventata ipotesi di decesso di altro condebitore, l'obbligazione di quest'ultimo si trasmetterebbe agli eredi.