Nel caso esaminato dalla Cassazione, gli eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale avevano agito in giudizio contro il responsabile del sinistro, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno (art. 2054 c.c.).
Secondo gli attori, infatti, la responsabilità del sinistro era da ricondursi interamente alla condotta di guida del convenuto, che non aveva rispettato i limiti di velocità.
Il Tribunale di Vasto, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse del soggetto deceduto.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello, con la conseguenza che gli eredi del deceduto avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della decisione loro sfavorevole.
Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che il limite di velocità presente sul senso di marcia percorso dal deceduto valeva anche nel senso di marcia inverso, percorso dal convenuto) .
Pertanto, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che solo il loro congiunto non avesse osservato il limite di velocità, dal momento che anche il convenuto avrebbe dovuto osservare lo stesso limite, anche se procedeva nel senso di marcia inverso.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in particolare, che la fattispecie oggetto di contestazione riguardava la questione “se la presenza di un segnale di limite di velocità in un senso di marcia su una strada a doppio senso di marcia, comporti che il limite operi anche nell’altra direzione”.
Ebbene, la Cassazione evidenziava, in proposito, che “il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada” e che il comando espresso dal segnale stradale vale solo "per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia”.
Nel caso di specie, dunque, poiché non risultava che sussistesse un segnale di limite di velocità nel senso di marcia percorso dal convenuto, la Cassazione riteneva che non si potesse ipotizzare che il limite di velocità previsto nel senso di marcia percorso dal deceduto “operasse anche nel senso di marcia inverso”.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.