(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile da incidente stradale, il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che, di sua esclusiva iniziativa, e nonostante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veicolo stesso senza rispettare le regole della circolazione stradale, determinando, a causa di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione di un sinistro, costituisce, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., causa sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l'evento dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra detto evento e la condotta del soggetto che ha affidato al conducente il veicolo il quale non sia né proprietario né locatario del veicolo stesso, trovando applicazione in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della figlia minorenne della proprietaria di un quadriciclo, la quale si era furtivamente impossessata delle chiavi del mezzo e le aveva consegnate a un'altra persona, anch'essa minorenne, che si era messa alla guida del veicolo e, tenendo comportamenti gravemente imprudenti, aveva contribuito a cagionare un sinistro stradale). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2015).