(massima n. 1)
In tema di responsabilitą solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.