(massima n. 1)
Nel caso di scontro tra veicoli la cui responsabilità sia riconosciuta a carico dei rispettivi conducenti in base alla presunzione di cui all'art. 2054, la persona trasportata su uno dei veicoli a titolo di cortesia non può agire nei confronti del proprietario di detto veicolo avvalendosi del disposto dell'art. 2054 comma terzo, applicabile nei confronti dei terzi estranei alla circolazione stradale non anche ai trasportati, bensì del disposto dell'art. 2043 disciplinante la responsabilità per fatto illecito. Ne deriva che il proprietario del veicolo non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dalla persona trasportata in base alla stessa presunzione posta a carico del conducente, occorrendo la dimostrazione che egli abbia tenuto un comportamento doloso o colposo, ai sensi dell'art. 2043 cit., tale da aver contribuito a cagionare il danno.