(massima n. 1)
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell'art. 2055 c.c., l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'un caso come nell'altro della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e facendo valere, perciò, la responsabilità extracontrattuale, senza che spieghi rilevanza, ai fini della responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c., il fatto che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto, in quanto il proprietario è comunque tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.