(massima n. 1)
In caso d'investimento da parte di un'automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, c.c. deve presumersi esclusiva salvo l'assolvimento dell'onere della prova, incombente sull'autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l'esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell'ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente.