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Articolo 157 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Dispositivo dell'art. 157 Codice della strada

1. Agli effetti delle presenti norme:

  1. a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
  2. b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
  3. c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
  4. d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 223 a € 444.

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Note

(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(2) Comma aggiunto dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160
(3) Parole aggiunte dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

Massime relative all'art. 157 Codice della strada

Cass. civ. n. 24353/2015

Il rilascio del permesso di sosta in aree riservate attribuisce una posizione di interesse legittimo ad avvalersi degli stalli riservati ma non abilita, ove questi non possano essere utilizzati, alla violazione indiscriminata delle normali regole della circolazione stradale in tema di arresto, fermata e sosta dei veicoli, sicché il titolare del permesso, ove lamenti l’inerzia del Comune nel garantire gli spazi di sosta, non può chiedere il rimborso delle multe a lui irrogate per aver parcheggiato in aree vietate.

Cass. civ. n. 6889/2015

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l’assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l’espresso riferimento all’implicita assenza del trasgressore.

Cass. civ. n. 19170/2012

In tema di circolazione stradale, la stanchezza (riferibile nella specie alla situazione che precede il c.d. colpo di sonno) rientra nel concetto di «malessere» che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza, ai sensi dell’art. 157, comma primo, lett. d), c.d.s.; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto prevista dall’art. 88 cod. pen., o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 cod. pen., ma indica il disagio e l’incoercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.

Cass. civ. n. 20308/2011

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l’art. 157, comma 6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto. Ben diversa è, invece, la condotta sanzionata dal comma 15 dell'art. 7, del medesimo codice, che riguarda la violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell’infrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di accertamento, per violazione del comma 6 dell'art. 157, relativo ad un'autovettura parcheggiata in un’area di sosta senza adempiere al prescritto obbligo di pagamento, sul presupposto che tale condotta fosse punibile ex art. 7, comma 15).

Cass. civ. n. 11616/2005

Dal tenore dell’art. 157 del codice della strada — a norma del quale nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica — si deduce il principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera, se non vietata, e, per converso, che, in presenza di una prescrizione relativa alle modalità di sosta del veicolo, vi è obbligo di sostare nel modo prescritto. Pertanto, chi proponga opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per aver parcheggiato la propria autovettura in modo non conforme alla segnaletica prescrivente l’obbligo di parcheggio in spazi determinati, è gravato dell’onere di fornire la prova della mancanza, nella località di contestazione della violazione, di alcuna segnaletica in tal senso.

Cass. civ. n. 7993/2005

In tema di infrazioni al codice della strada, l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di contestazione non immediata, che solo genericamente è descritto nell’art. 201 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285): esso distingue i fatti rilevati, che l’accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, «per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata» della violazione. In ordine all’accertamento dei fatti, il verbale deve contenere «gli elementi di tempo, di luogo e di fatto» che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell’art. 157 del codice della strada, concernenti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell’ora dell’infrazione, della piazza o della via con le zone di sosta all’uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata dall’accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate, spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 157 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

O. B. chiede
venerdì 23/12/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
mi scuso in anticipo per l'eventuale lunghezza.
Abito in una villetta posta all'inizio di una salita che fa angolo tra due vie.
In cima alla salita è stata aperta una pizzeria che non ha parcheggio.
La gente che si reca in quella pizzeria parcheggia sotto tutte le finestre di casa mia che si affacciano sulla strada. A nulla serve il divieto di sosta 0-24 che non viene minimamente calcolato.
Prima della pizzeria, qualche anno fa, c'era una discoteca la cui utenza ci arrecava disagi enormi: parcheggi sotto le finestre, urla, musica ad alto volume oltre le cinque di mattina, rifiuti ovunque e sui davanzali, emissioni delle auto che venivano lasciate accese, deiezioni davanti ai cancelli ecc... Ai tempi erano stati messi dei paletti sotto le finestre che sono durati pochissimo perché sono stati travolti dalla gente ubriaca che usciva dalla discoteca.
La discoteca è stata aperta per dieci anni e due anni fa ha aperto la pizzeria.
A volte parcheggiano in modo da renderci difficoltoso l'ingresso del passo carrabile.
Capita, anche, che le finestre siano bloccate in estate perché, per non usare i parcheggi a lisca di pesce posti di fronte che restato al sole, le mettano all'ombra di casa nostra.
Sto ovviamente facendo tutte le foto che possono servire.
Ho letto che le auto non possono parcheggiare sotto le finestre per la legge antincendio riferimento ai decreti ministeriali n. 246 del 16.5 .1987 e 1.2.1986, autorimesse e abitazioni civili.
Siccome non ho molte risorse per potermi informare sulle varie normative, in rete ho trovato, oltre ai decreti citati, quanto segue: "accostare l'auto a ridosso della finestra limita il diritto di proprietà, ossia il diritto di libero e pacifico godimento della titolarità dell'appartamento; si configura una turbativa legata ai fumi e odori di scarico dei veicoli in sosta (art. 844 del codice civile, in materia di immissioni che superano la normale tollerabilità)" oltre al fatto che, in caso di incendi delle auto, le fiamme si propagherebbero alle finestre e la presenza delle auto ostacolerebbe un eventuale soccorso. Non so se questo sia ancora attuale.
L'ufficio tecnico del Comune mi ha detto di rivolgermi all'ufficio di polizia locale e affari generali. Ho provato telefonicamente ma, forse, visto il periodo festivo hanno staccato le linee perché i telefoni non suonano nemmeno. Ho scritto via mail semplice sia al Sindaco che gli uffici appena citati e non ho avuto risposta. Vorrei, quindi, contattarli di nuovo attraverso posta certificata e vorrei sapere in quanto tempo posso ottenere una risposta e che intervento posso ottenere, se posso ottenerlo.
Purtroppo non ricordo se all'epoca qualcuno si fosse mosso per far mettere i paletti o se fosse stato il Comune di sua iniziativa.
Mi è stato detto da un altro consulente che non posso aspettarmi nulla, forse nemmeno una risposta, e provare a raccogliere cinquecento firme per una petizione ma mi sembra assurdo dover arrivare a questo; innanzitutto, perché è un problema relativo solo al mio civico e anche perché si tratta di dover far rispettare il codice della strada e non di problematiche legate ad disturbo di quiete pubblica o capricci personali.
Resto in attesa di cortese riscontro e ringrazio per l'attenzione.”
Consulenza legale i 02/01/2023
In tema di regole di sosta degli autoveicoli, l’art. 157 del Codice della Strada stabilisce che “Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro”.
Il comma 4 prevede che “Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché' rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza”.
La normativa antincendio da lei citata è stata di recente abrogata con il D.M. del 15 maggio 2020.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei limiti di distanza di cui sopra, la situazione da lei descritta potrebbe (ma con una certa difficoltà) configurare:
  • La fattispecie prevista dall’art. 844 del c.c. in tema di immissioni intollerabili: in tal caso si potrebbe adire l’Autorità Giudiziaria competente fornendo la prova rigorosa del superamento dei limiti di tollerabilità in base ai criteri disposti dalla legge o dalla giurisprudenza in materia. Tramite l’espletamento di una consulenza tecnica, si potrebbe provare che il rumore o i fumi provenienti dalle auto parcheggiate sotto la sua proprietà superino il predetto limite e, quindi, ottenere l'inibizione della condotta lesiva e il risarcimento del danno.
  • La fattispecie prevista dall’art. art. 610 del c.p. ossia il reato di “violenza privata”. Tuttavia, l’ipotesi in esame difficilmente potrebbe configurare una tale tipologia di reato in quanto la giurisprudenza in materia ha chiarito i limiti stringenti in cui esso si configura che non sembrerebbero ricorrere nel suo caso. Così, ad esempio, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra tale reato “la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa” (Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 28487).
Appare comunque necessario e quanto mai opportuno aprire un’interlocuzione con gli uffici comunali, in particolare con la polizia locale, in modo tale da far rispettare il divieto di sosta che ci è stato riferito essere già presente.



M. R. F. chiede
mercoledì 23/02/2022 - Campania
“Possiedo un immobile singolo con giardino, recintato da un muretto alto circa un metro, sormontato da inferriata anch'essa di circa un metro. Lungo il muretto vi è un cancello alto circa due metri, che rappresenta l’unica via di ingresso-uscita (pedonale) dall'abitazione. L’uscita dà su un'area che viene utilizzata come parcheggio pubblico libero, di proprietà del Comune.<br />
Scooter, macchine e camion sostano appoggiati al muretto di recinzione tanto da toccarlo e addirittura da rendere inaccessibili i contatori di utenza della casa, presenti nel muretto stesso, oltre a generare gas di scarichi e rumori che si diffondono nel giardino fin dentro casa, anche di notte (vedi foto esemplificative allegate). Tale situazione rende anche impossibile la pulizia dell’area sotto al muretto, con tutto ciò che ne consegue in termini di igiene.<br />
Quando esco di casa, sono obbligato a camminare a piedi in mezzo al parcheggio, negli stessi percorsi dove transitano di continuo mezzi di tutti i generi a svariate velocità.<br />
Ho letto sia l’art.157 del Codice della Strada che l’art. 878 del Codice Civile, ma non ho ben chiara la normativa relativa alla mia specifica situazione, e non so valutare se “almeno un metro di distanza” dall’abitazione sia applicabile anche al mio muretto di recinzione.<br />
Vorrei chiedere se esiste altra fonte che normi la mia casistica ed eventualmente sentenze in giudicato che mi permettano di richiedere formalmente al Comune una cartellonistica di distanza minima di parcheggio dal muretto o meglio la realizzazione di un marciapiede, anche in considerazione del mio grado di disabilità motoria.<br />
Aggiungo inoltre che ogni sera la cittadinanza limitrofa, per indicazione del Comune, pone i sacchi dell’immondizia a ridosso del muretto, con diffusione nel mio giardino di cattivi odori anche per l’opera di animali randagi (cani e gatti) che aprono i sacchi alla ricerca di cibo. Sarebbe sufficiente porre tali sacchi in qualsiasi altra zona del parcheggio, dove non insistono abitazioni, per evitarmi questa ulteriore deprimente situazione. Anche qui, si può utilizzare qualche normativa per richiedere lo spostamento del deposito di immondizia?<br />
In attesa di riscontro invio distinti saluti<br />
Consulenza legale i 07/03/2022
In merito all’art. 157 del Codice della strada, va premesso che purtroppo, nonostante la ricerca compiuta, non è stato possibile reperire precedenti giurisprudenziali relativi a situazioni analoghe a quella di specie.
Questo, comunque, non impedisce di svolgere alcune brevi considerazioni che possono essere di aiuto nel nostro caso.

Per quanto qui ci occupa, la norma in discorso prescrive che, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo debba essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non esista un marciapiede rialzato, gli automobilisti sono tenuti a lasciare uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
La ratio di tale disposizione è facilmente individuabile nella sicurezza del transito dei pedoni, che devono avere a disposizione uno spazio adeguato per circolare agevolmente senza invadere la zona destinata al passaggio dei veicoli.
L’articolo individua quale unico punto di riferimento per la distanza di un metro la carreggiata, definita come la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine” (art. 3 Codice della strada).
Il Codice, tuttavia, non menziona espressamente gli edifici quale secondo punto di riferimento, anche se normalmente all’interno dei centri abitati le strade sono fiancheggiate da costruzioni.

Pertanto, il fatto che l’art. 878 c.c. escluda i muri di cinta dal novero delle costruzioni non pare costituire un elemento negativo ai fini della presente fattispecie, sia perché -come scritto- l’art. 157 non prende in considerazione tale elemento, sia perché la norma in questione del Codice civile ha principalmente lo scopo di regolare i rapporti tra proprietari confinanti.
Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione diverso da quello del Codice della strada, con la conseguenza che le definizioni codicistiche non possono essere automaticamente “traslate” dall’una all’altra fonte normativa.
Ciò che, invece, desta qualche perplessità sull’applicabilità dell’art. 157 è il fatto che nel caso di specie la sosta avvenga non lungo la carreggiata, bensì all’interno di uno spazio adibito a parcheggio pubblico.

Tuttavia, va tenuto conto che anche i parcheggi sono soggetti alle norme del Codice della strada e che lo spazio oltre il muro di cinta, pur immettendosi su un’area destinata a parcheggio, per la conformazione dei luoghi deve essere necessariamente utilizzato anche come passaggio per i pedoni che si recano nell’abitazione limitrofa.
In sostanza, si tratta di una situazione che risponde proprio alle esigenze di tutela dei pedoni considerate dall’art. 157 del Codice, che potrebbe essere per tale ragione richiamato nei confronti del Comune per invitarlo a intervenire.
Ad esempio, si potrebbe chiedere che vengano sanzionate le auto in sosta (e questo può essere fatto semplicemente sulla base dell’art. 157, in quanto il divieto opera in via immediata, senza bisogno di specifica cartellonistica) e/o che venga predisposta apposita segnaletica orizzontale che regolamenti la sosta delle auto; è meno probabile che venga accolta la richiesta di realizzare un marciapiede, poiché comporta un più rilevante esborso di risorse pubbliche che il Comune potrebbe non avere a disposizione.
Non pare possibile, invece, impedire del tutto la sosta in corrispondenza dei contatori delle utenze, in quanto l’art. 158 del Codice non elenca tali impianti tra le aree coperte da divieto di sosta.

La questione del deposito dei rifiuti, infine, viene solitamente disciplinata a livello locale a mezzo di appositi regolamenti comunali e, per questo motivo, in questa sede lo scrivente non ha a disposizione elementi sufficienti ad approfondire tale profilo.
Si consiglia, perciò, di verificare le disposizioni di tale regolamento, che potrebbe contenere norme di comportamento utili a far valere le proprie ragioni.