(massima n. 1)
Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entitā a sé stante, ma soltanto come parte di un'entitā circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilitā prevista dall'art. 2054, terzo comma, c.c., ed č solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilitā di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.