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Presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro: le precisazioni della Corte di Cassazione

Presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro: le precisazioni della Corte di Cassazione
La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale trova applicazione solo quando non sia possibile accertare l'incidenza delle singole colpe nella causazione dell'evento e non è possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22813, si è occupata di un interessante caso di sinistro stradale, fornendo alcune interessanti precisazioni in tema di “presunzione di pari responsabilità”.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, che sarebbe stato riconducibile alla responsabilità del convenuto.

Il Tribunale di Bari, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda, evidenziando che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che “lo sbandamento, il cappottamento, l'invasione della corsia opposta di marcia e l'urto” con l'auto del convenuto “erano stati provocati dall'autovettura di un terzo”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, non sussisteva il nesso di causalità tra l’impatto subito dal danneggiato - attore e la condotta di guida del convenuto.

La sentenza era stata confermata anche in grado d’appello, con la conseguenza che il danneggiato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 2054 e 2055 c.c.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal danneggiato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Precisava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente, escluso il coinvolgimento del convenuto nella responsabilità dell’evento, dando corretta applicazione agli artt. 40 e 41 c.p., in base ai quali un evento può considerarsi causato da un altrose il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo”.

Secondo la Corte, dunque, la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2054 c.c., in quanto la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro “opera solo nei rapporti tra conducenti dei veicoli entrati in collisione, restando invece esclusa nei rapporti tra i conducenti di altri veicoli” e la stessa, comunque, “ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui non sono accertabili, mediante indagini specifiche sulle concrete modalità del sinistro, le singole responsabilità”.

In sostanza, dunque, “la presunzione rileva quando non sia possibile accertare l'incidenza delle singole colpe nella causazione dell'evento e non è possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti”.

Di conseguenza, nella fattispecie in esame, il giudice d’appello aveva giustamente escluso l’applicabilità di tale disposizione, avendo la stessa “escluso qualunque incertezza sulle modalità del fatto e sulle eventuali colpe dei protagonisti della vicenda”, avendo la stessa ritenuto che l'evento fosse riconducibile, unicamente, alla condotta di un terzo automobilista.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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