(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 107 del previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Il principio e la presunzione anzidetti operano, ai sensi dell'art. 2054 c.c., nei riguardi di tutti i veicoli senza guida di rotaie e, quindi, anche per i trattori agricoli che si trovino a circolare su strada.