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Articolo 158 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Dispositivo dell'art. 158 Codice della strada

1. La fermata e la sosta sono vietate:

  1. a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  2. b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  3. c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  4. d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  5. e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  6. f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  7. g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  8. h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  9. h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
  10. h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257(1)(2).

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

  1. a) allo sbocco dei passi carrabili;
  2. b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  3. c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
  4. d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  5. d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  6. e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  7. f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  8. g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  9. g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
  10. h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  11. i) nelle aree pedonali urbane;
  12. l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  13. m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  14. n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  15. o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
  16. o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite(2).

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli(3).

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli(2).

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Note

(1) La lettera h-bis) è stata modificata dall'art. 57 comma 5 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 158 Codice della strada

Cass. civ. n. 339/2012

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.

Cass. civ. n. 168/2012

L’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall’art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, come tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in nessun modo occupabile), per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Cass. civ. n. 5621/2009

Interna di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, il personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggi a pagamento può legittimamente rilevare le violazioni in materia di sosta limitatamente agli spazi contrassegnati da strisce blu e/o da segnaletica orizzontale, ma non anche quelle violazioni che non riguardino tali aree e non comportino pregiudizio alla funzionalità delle medesime seppure commesse nella zona oggetto di concessione.

Cass. civ. n. 1272/2008

Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158 d.lgs. (nella specie il divieto di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus di cui al comma 2 lett. d) della norma citata), per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l’abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l’altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 158 citato, il che è indicato anche nello specifico avviso riportato nella parte posteriore degli stessi permessi per disabili.

Cass. civ. n. 17689/2007

Non è consentito il parcheggio alle auto munite di apposito contrassegno invalidi nelle aree riservate alla sosta auto dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, trattandosi di peculiari categorie deputate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della pubblica incolumità, le cui zone di parcheggio riservate non debbono essere in alcun modo occupate da soggetti estranei, anche se disabili, atteso il rischio di serio intralcio alla loro attività.

Cass. civ. n. 17338/2007

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta in zona pedonale (art. 158 di detto codice), sussiste la presunzione iuris tantum della natura pubblica dell’area sulla quale la zona pedonale è stata imposta dall’ordinanza sindacale, come risulta dall’art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, per cui «nell’interno delle città e dei villaggi fanno parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti». Di conseguenza, e senza bisogno di prova in senso confermativo da parte della P.A., in difetto di prova contraria fornita dall’opponente circa l’esistenza di convenzioni che attribuiscano la proprietà dell’area a soggetti diversi dal comune o di consuetudini locali che ne escludano la demanialità, il giudice chiamato a decidere sulla opposizione avverso l’irrogazione della sanzione non può, in ogni caso, ritenere la natura privata dell’area medesima e disapplicare l’ordinanza sindacale suddetta.

Cass. pen. n. 16571/2006

Integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso.

Cass. civ. n. 2340/2006

Dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada — i quali definiscono rispettivamente come strada «l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali», e come marciapiede la «parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni» — si desume che, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta «sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione», è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell’area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento al diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio.

Cass. pen. n. 3903/1997

La condotta di colui il quale — avendo personalmente parcheggiato un veicolo in modo da impedire sia l'entrata che l'uscita da un passo carrabile — si rifiuti di obbedire all'ordine di rimozione del mezzo impartitogli da agenti di P.S. intervenuti sul posto per motivi di ordine pubblico, integra il reato di cui all'art. 650 c.p.

Cass. civ. n. 7888/1995

Nel caso di contestazione della violazione dell’art. 4 dell’abrogato codice della strada il quale consente ai Comuni di disciplinare la circolazione nei centri abitati per aver il trasgressore sostato in zona riservata a specifici autoveicoli, l’accertamento, in sede di opposizione alla relativa ordinanza-ingiunzione, che la zona sia doganale e che il Comune non abbia competenza a disciplinare in essa la circolazione, non consente di ritenere sussistente la violazione in base alla mera rilevazione della presenza, nella zona stessa, del cartello stradale, occorrendo, al fine, l’ulteriore prova della quale è onerato l’organo che ha emesso l’ingiunzione che il cartello sia stato apposto legittimamente dall’autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione.

Cass. civ. n. 7408/1995

L’unificazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, quando siano commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, riguarda soltanto l’ipotesi in cui tale pluralità di violazioni discenda da un unica condotta (concorso formale di violazioni) e pertanto non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni). (Fattispecie riguardante distinte violazioni del divieto di sosta commesse in tempi diversi).

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