(massima n. 1)
Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., non č sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma č al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontā, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontā del proprietario non possa risultare superata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che potesse integrare gli estremi della prova liberatoria anzidetta il mero fatto di consegnare, al titolare di autofficina, la vettura priva di assicurazione e bollo di circolazione, in quanto auto d'epoca e da collezione).