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Articolo 48 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Curatore dello scomparso

Dispositivo dell'art. 48 Codice Civile

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza [43], su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [721 ss. c.p.c.].

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Ratio Legis

Qualora sussista incertezza sull'esistenza di una persona, l'ordinamento appronta dei procedimenti atti ad assicurare la certezza dei diritti ed i relativi rapporti giuridici derivanti. Nella disposizione in esame, qualora scompaia un soggetto, vengono delineati i procedimenti atti a conservare i suoi beni patrimoniali.

Brocardi

An et ubi sit
Curator

Spiegazione dell'art. 48 Codice Civile

Il fatto della scomparsa si verifica allorché una persona si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non vi siano più notizie che ne confermino l'esistenza in vita. Sussistendo tale incertezza sulla sua sorte, l'ordinamento appronta dei rimedi ai possibili effetti giuridici nell'immediato futuro.
Chi abbia un interesse concreto ed attuale, e desideri tutelare gli interessi ed i rapporti giuridici dello scomparso o dei suoi eredi, può fare istanza al tribunale onde ottenere la nomina di un curatore che si occupi della gestione di tali interessi patrimoniali (ad es. chi vanti un credito nei confronti dello scomparso, o sia comproprietario con questo di un bene che necessiti di manutenzione urgente).
Altra categoria di legittimati sono i successibili di cui all' art. 565 del c.c., che sarebbero chiamati all'eredità se il presunto scomparso fosse deceduto.
L'elencazione viene completata con la facoltà di ricorso per la nomina esperibile anche dal pubblico ministero, il quale - nel procedimento di nomina del curatore - dovrà comunque essere sentito. A tal proposito, giova aggiungere come la competenza spetti al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio, che emette decreto in camera di consiglio.
Non si procede alla nomina del curatore quando vi sia già un legale rappresentante (art. 1387 del c.c.), siano essi i genitori (per il minore d'età), il tutore (per l'interdetto) o un procuratore appositamente designato (in tal caso, l'eventuale nomina del curatore servirà a supplire solo per gli atti non indicati nei poteri attribuiti al soggetto nominato procuratore).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

69 In tema di assenza era stato proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Nella relazione al progetto definitivo furono esposte le ragioni che indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a sè. Non si è creduto di mutare avviso, anche di fronte alla esigenza che è stata segnalata di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 48, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con compiutezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual'è quello della scomparsa della persona. Era stato inoltre proposto di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. E' giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, né sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive. Si è curato di far risultare nell'art. 49 del c.c. che l'istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte di lui. Si è inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perché dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.

Massime relative all'art. 48 Codice Civile

Cass. civ. n. 11182/2021

In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2016)

Cass. civ. n. 4081/2014

La "conservazione del patrimonio dello scomparso", ai sensi dell'art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell'imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo.

Cass. civ. n. 1253/2005

L'obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 e ss. c.c., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.

Cass. civ. n. 11943/1999

In caso di nomina di un curatore alla persona scomparsa, a norma dell'art. 48 c.c., il termine per impugnare una sentenza per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. prende corso dal giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore soltanto ai fini della proposizione della domanda di revocazione da parte dello stesso, mentre ai fini della proposizione dell'impugnazione da parte dell'interessato personalmente il termine decorre solo dal giorno in cui egli ne abbia avuto conoscenza diretta.

Cass. civ. n. 7364/1991

La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c.c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento.

Cass. civ. n. 4338/1989

Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell'art. 48 c.c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione — la quale, in mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.) — sia di ostacolo la mancata prova dell'esistenza in vita del pensionato ai sensi dell'art. 69 c.c. (secondo cui nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato), essendo tale norma inapplicabile alla specie per l'indubitabile anteriorità dell'insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.

Cass. civ. n. 1906/1974

La mancanza assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di attività per chi vanta diritti o abbia aspettative nei confronti dello scomparso, privo di un rappresentante legale o di un procuratore. A tale situazione è possibile ovviare soltanto attraverso l'emanazione del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del combinato disposto degli artt. 48 comma primo c.c. e 721 c.p.c., nei cui confronti è consentito instaurare un regolare rapporto processuale.

Cass. civ. n. 1353/1972

Lo scomparso è parte principale nel giudizio promosso in sua rappresentanza dal curatore e conserva tale qualità anche se venga successivamente accertato che egli era deceduto ancor prima dell'instaurazione del processo. In tal caso, pertanto, il giudizio deve essere necessariamente proseguito in contraddittorio di tutti gli eredi dello scomparso.

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