(massima n. 1)
Colui il quale invoca in un processo civile l'opponibilitā ad una parte degli accertamenti effettuati in sede penale, č tenuto a fornire la prova che tale parte abbia partecipato al giudizio penale o sia stata posta in grado di parteciparvi, attraverso la notifica dell'avviso di cui all'art. 8 della L. 5 dicembre 1969, n. 932, senza che possa assumere rilievo, ai fini anzidetti, l'eventuale conoscenza di fatto che la stessa abbia avuto della pendenza del processo penale.