(massima n. 1)
In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza — anche se infruttuosa — per evitare il sinistro.