(massima n. 1)
In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l'impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato presuntivamente — sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico — che l'impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo).