(massima n. 1)
In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell'art. 2054, comma terzo, c.c.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell'altro veicolo e dal suo assicuratore l'intera prestazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2055 c.c. — atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia «terzo» rispetto ai responsabili dell'evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno — dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l'inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito iure proprio nei riguardi delle controparti).