(massima n. 1)
In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 60 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall'autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell'inizio dell'attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore).