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Scontro tra veicoli: la presunzione di pari responsabilità ha carattere sussidiario

Scontro tra veicoli: la presunzione di pari responsabilità ha carattere sussidiario
In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti ha carattere sussidiario, trovando la stessa applicazione soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti.
Con l’ordinanza n. 3696 del 15 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di “presunzione di pari responsabilità” dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, riconducibile alla responsabilità esclusiva della convenuta.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto solo parzialmente la suddetta domanda risarcitoria, rilevando il concorso di colpa del 10% dell’attore.

La sentenza veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d’appello di Messina, con la conseguenza che l’attore in primo grado aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Osservava il ricorrente, in particolare, che la Corte d’appello, nel confermare la sussistenza del concorso di colpa, non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 2054 e 1227 c.c.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal ricorrente, evidenziando come la Corte d’appello avesse reso una motivazione “non aderente alle risultanze istruttorie”.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che il giudice d’appello non aveva tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dai testimoni in corso di causa, le quali avevano escluso il concorso di colpa del ricorrente.

Precisava la Corte, sul punto, che la “presunzione di pari responsabilità” dei conducenti coinvolti in un sinistro ha “carattere sussidiario”, trovando la stessa applicazione “soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, anche in caso di accertamento dell’intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, il giudice deve comunque verificare - attraverso un attento esame delle prove raccolte nel corso del processo - “il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso in questione, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Messina, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame della questione, sulla base del principio di diritto secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 del cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”.


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