(massima n. 2)
Il passaggio in giudicato della sentenza, che, riconoscendo la pari responsabilitą dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente stradale, abbia accolto la domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato nei confronti di uno solo di detti conducenti, condannando questo, in forza della previsione di solidarietą di cui al primo comma dell'art. 2055 c.c., a risarcire per l'intero il danno subito dal terzo, comporta che l'azione della societą assicuratrice del danneggiante condannato all'integrale risarcimento, volta a conseguire in via di regresso la metą di quanto erogato al danneggiato ai sensi della sentenza stessa, soggiace non alla prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. ma alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 dello stesso codice.