(massima n. 1)
La presunzione di responsabilitą concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma secondo c.c., opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e la estensione del concetto di «scontro» a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge dato che l'espressione «scontro» indica soltanto la collisione fisica sia con la sistematica e la ratio della fattispecie.