(massima n. 1)
Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le «sirene» in funzione, č esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo c.c.), pur se la inevitabilitą altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.