(massima n. 1)
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall'art. 2054 comma primo c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità per l'intero danno nei confronti del trasportato danneggiato da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed ha cassato, con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto applicazione a favore del Fondo medesimo della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c. escludendone la responsabilità per metà del danno).