Cass. civ. n. 5657/2023
Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.
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Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, con riferimento ad un contratto di leasing traslativo con clausola di doppia indicizzazione del canone, il giudizio di immeritevolezza era stato formulato in base a circostanze irrilevanti, quali la difficoltà di interpretazione della clausola, la sua aleatorietà e l'asimmetria delle prestazioni).
Cass. civ. n. 2269/2023
L'accordo con cui le parti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare ha natura atipica ed è valido ed efficace a condizione che sussista l'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La causa del preliminare di preliminare va in particolare ricercata nella funzione, considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., di vincolare negozialmente le parti nel corso delle trattative, fissando punti fermi della successiva stipula del contratto preliminare e rinviando a tale momento e sede la fissazione di altri punti rilevanti.
Cass. civ. n. 12981/2022
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l'operatività della clausola "claims made", sul presupposto che essa non solo limitava la garanzia nei limiti della vigenza contrattuale - così escludendo gli esiti delle lungolatenze, tipici dei danni da responsabilità medica - ma affiancava detto limite ad una retroattività solo a "secondo rischio").
Cass. civ. n. 35524/2021
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.
Cass. civ. n. 8881/2020
La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".
Cass. civ. n. 12552/2019
In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/07/2017).
Cass. civ. n. 3965/2019
In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2014).
Cass. civ. n. 22216/2018
Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi, ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 18585/2016
Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisato un collegamento negoziale tra un contratto di agenzia per il collocamento di prodotti finanziari e un contratto di finanziamento, aveva ritenuto che la risoluzione del primo si ripercuotesse sul secondo, per effetto di una clausola risolutiva espressa ivi prevista).
Cass. civ. n. 15370/2015
Nell'esplicazione della loro autonomia privata, le parti di un contratto possono convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, purché nel rispetto del criterio della meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che non aveva ravvisato l'esistenza "ex ante" di uno squilibrio tra le prestazioni delle parti di un contratto di finanziamento in lire con clausola parametrica in yen, avendo entrambe assunto il rischio delle oscillazioni del cambio, a quel tempo notoriamente più favorevole alla valuta straniera).
Cass. civ. n. 14695/2015
L'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, "inter partes", del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del "pactum fiduciae", laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante.
Cass. civ. n. 13861/2013
Il collegamento negoziale presuppone, nella prospettiva unificatrice della "causa in concreto", che tutti i negozi coordinati siano voluti per i loro effetti tipici; ne consegue che esso non può realizzarsi fra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere.
Cass. civ. n. 7255/2013
Il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent".
Cass. civ. n. 11314/2010
L'acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio "pactum fiduciae"), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l'art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all'acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti.
Cass. civ. n. 2651/2010
In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., é consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato un accordo verbale tra le parti relativo al passaggio, sul fondo di una di esse, della rete fognante proveniente dal fondo dell'altra, accordo che, pur inidoneo a configurare un valido contratto costitutivo di una servitù di scarico, per difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam", era tuttavia idoneo a costituire una servitù irregolare, a carattere non reale ma obbligatorio, sussistendo i requisiti necessari per la conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c.).
Cass. civ. n. 8024/2009
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, pur ravvisandovi un'ipotesi di intestazione fiduciaria, aveva ritenuto nulla, per violazione dell'art. 28, settimo comma, della legge 8 luglio 1977, n. 513, una scrittura privata con cui l'acquirente di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aveva riconosciuto che lo stesso era stato acquistato per la metà con denaro fornito dal fratello, impegnandosi a trasferirgliene la comproprietà non appena fosse scaduto il vincolo d'inalienabilità previsto dalla norma citata).
Cass. civ. n. 7640/2009
Il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare, nel caso in cui le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forme scritte, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che un negozio di accertamento riguardo alla linea di confine tra due fondi potesse desumersi dal fatto che era stato costruito un muro "su indicazione" dei confinanti proprietari, poiché a ciò si era provveduto esclusivamente per sostituire quello preesistente che era crollato).
Cass. civ. n. 24792/2008
La sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno è volto a disciplinare non dipende da quello dell'altro; l'interpretazione di tale volontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Cass. civ. n. 11656/2008
In tema di contratto misto (nella specie, di vendita e di appalto), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.
Cass. civ. n. 6739/2008
In tema di negozio di accertamento, la sua efficacia dichiarativa deriva dalla natura di mera ricognizione degli obblighi già fissati in altro negozio, quello originario, cui si correla esigendo non necessariamente l'identità soggettiva delle rispettive parti, ma almeno quella dei soggetti, del rapporto oggetto di ricognizione che debbono esserne titolari (ad esempio, per successione); ne consegue che ha natura dispositiva il negozio che incida su rapporti di cui sono titolari soggetti differenti da quelli del rapporto originario, anche se esso muova dalla ricognizione di una situazione giuridica preesistente. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'atto di trasferimento immobiliare, oggetto di successiva azione revocatoria
ex art. 64 legge fall., stipulato dalle società proprietarie successivamente a una transazione cui esse non avevano preso parte).
Cass. civ. n. 8098/2006
Il negozio indiretto si distingue dalla simulazione relativa perché mentre in quest'ultima le parti vogliono porre in essere un atto reale, nascondendolo sotto le avverse e fittizie apparenze di un atto diverso, palese ma meramente illusorio, e rivolto a nascondere l'atto vero, con il primo (denominato anche procedimento indiretto), invece, le parti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, tutti veri e reali e non illusori, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta ed attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate, tutte corrispondenti al vero e tutte conformi alla dichiarata volontà dei contraenti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e pervenendo alla correzione della motivazione dell'impugnata sentenza, ha rilevato, escludendo la configurabilità di un negozio indiretto, la sussistenza di una simulazione, con la conseguente validità ed efficacia tra le parti del negozio dissimulato risultante dalle inerenti controdichiarazioni, nella successione di tre impegni scritti nei quali si sarebbe dovuto ravvisare il comune intento di realizzare una serie di atti finalizzati a piegare il negozio di trasferimento di un immobile al soddisfacimento della causa tipica di un'associazione in partecipazione).
Cass. civ. n. 13399/2005
Il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono; il contratto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la «forza» del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.
Cass. civ. n. 9402/2005
Tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno — pure effettivamente voluto — ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, è stata negata la natura fiduciaria dell'intestazione a favore della moglie del ricorrente delle quote societarie alla medesima cedute dalla madre di quest'ultimo, essendo stata esclusa l'esistenza di un
pactum fiduciae fra la cessionaria e il marito, che era risultato peraltro estraneo al negozio di cessione).
Cass. civ. n. 12567/2004
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. (Enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto di un veicolo, il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell'opposizione del mutuatario, che aveva rifiutato il pagamento, ingiuntogli, di pagare le rate di mutuo perché l'autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S.C. ha in particolare escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell'avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca alla erogazione del credito e che riconosceva la «totale estraneità» di essa «al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi»).
Cass. civ. n. 10179/2004
Nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c., convenire il differimento della produzione degli effetti finali dello stesso alla scadenza di un termine (cosiddetto termine di efficacia), senza che il vincolo negoziale possa considerarsi perciò inesistente, come confermato dalle disposizioni degli art. 1372 e 1373 c.c., secondo le quali il vincolo negoziale esiste a prescindere dalla esecuzione o eseguibilità del contratto, e cessa solo per le cause previste dalla legge.
Cass. civ. n. 9651/2004
Il negozio giuridico, inteso come dichiarazione di volontà diretta a realizzare effetti giuridici, può spiegare i suoi effetti anche per il passato, assumendo la natura di negozio di accertamento, che può avere anche struttura unilaterale, venendo in tal caso a fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo.
Cass. civ. n. 7640/2003
Ricorre l'ipotesi del collegamento negoziale qualora appaia la volontà delle parti di porre in essere due o più negozi che si coordinino per l'adempimento di un'unica funzione; in particolare, il collegamento può essere sia genetico, ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, sia funzionale, nel caso in cui le parti abbiano voluto collegare i due negozi sotto il profilo del nesso teleologico; tutte le volte in cui sia ricostruibile la volontà delle parti di collegare tra loro i negozi, dal nesso di interdipendenza deriva che le vicende dell'uno si ripercuotono su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia e che la loro combinazione produce effetti giuridici ulteriori, rispetto a quelli che verrebbero prodotti autonomamente da ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 8844/2001
Il collegamento contrattuale, che può risultare legislativamente fissato ed è quindi tipico, come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche atipico in quanto espressione dell'autonomia contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c., nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Il criterio distintivo fra contratto unico e contratto collegato, pertanto, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali (un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi; un unico testo può riunire più contratti) o la mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti. Infatti il «contratto collegato» non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie si è ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano accertato l'esistenza del collegamento negoziale fra un contratto preliminare di vendita di un immobile ed il mandato a vendere il medesimo bene, conferito dal promittente alienante al promissario acquirente. Da tale premessa si è ricavato che la risoluzione del primo contratto per inadempimento del promissario acquirente riverberava i suoi effetti sul secondo, rimasto privo di causa, sicché ne derivava, con effetto di rimbalzo, l'inefficacia, nei confronti del
dominus del contratto con sé stesso stipulato dal mandatario, il quale aveva agito alla stregua di un
falsus procurator).
Cass. civ. n. 11932/1997
Il collegamento causale tra più negozi giuridici presuppone che essi siano stati stipulati tra gli stessi soggetti in modo che un negozio possa influire sull'altro nella regolamentazione degli interessi tra le stesse parti nell'ambito di una finalità complessiva consistente in un assetto economico globale ed inscindibile che le parti hanno voluto in ossequio al loro potere di autonomia contrattuale.
Cass. civ. n. 827/1997
Perché possa configurarsi un collegamento di negozi in senso tecnico, tale da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti (ancorché non manifestato in forma espressa, potendo risultare anche tacitamente) di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra; ne consegue che l'indagine del giudice deve essere diretta ad accertare se, oltre la finalità propria di ciascuno dei contratti contestualmente conclusi, sussista o meno una finalità complessiva consistente in un assetto economico globale e inscindibile che le parti hanno voluto e che va quindi rispettato in ossequio al loro potere di autonomia.
Cass. civ. n. 2611/1996
Il negozio di accertamento, avendo la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni contestazione al riguardo, non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti e, pertanto, per la regolamentazione della situazione controversa (nella specie, sussistenza, o meno, della comproprietà di beni immobili tra i coniugi), deve farsi capo, in ogni caso, alla fonte precettiva originaria, in quanto l'indicato negozio è volto soltanto ad eliminare le incertezze della situazione giuridica preesistente, presupponendo l'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, in mancanza del quale il negozio di accertamento difetta di causa ed è nullo.
Cass. civ. n. 5613/1994
Le parti, nella esplicazione della loro autonomia negoziale, possono anche assumere obbligazioni che abbiano per oggetto una attività per la quale sia richiesto un provvedimento abilitativo della Pubblica Amministrazione, perché queste obbligazioni non interferiscono nella sfera della Pubblica Amministrazione ma comportano solo l'obbligo, per il debitore, di conseguire le necessarie autorizzazioni, al cui rilascio resta condizionata la loro esecuzione forzata a norma dell'art. 2931 c.c.
Cass. civ. n. 5113/1993
Il patto con il quale si conviene che uno dei contraenti acquisti un fondo in proprietà comune e trasferisca agli altri contraenti la quota ad essi rispettivamente spettante non può essere qualificato come negozio fiduciario di tipo traslativo, che è stipulato tra l'alienante e l'acquirente in vista di uno scopo pratico ulteriore rispetto a quello proprio dell'alienazione, né come una situazione di cosiddetta fiducia di tipo statico, che si innesta in una situazione giuridica preesistente in testa alla persona che, con il
pactum fiduciae, accetta di dirottarla dal suo naturale esito, ma deve essere ricondotto alla figura giuridica del mandato senza rappresentanza ed, avendo per oggetto un bene immobile, deve essere stipulato per iscritto.
Cass. civ. n. 11025/1991
Il negozio fiduciario, sia quando venga preceduto da un atto di trasferimento del diritto del fiduciante al fiduciario (cosiddetta fiducia dinamica) sia quando non lo sia, per essere il fiduciario già titolare del diritto che si obblighi a trasferire all'altro contraente o al terzo (cosiddetta fiducia statica), è sempre un atto realmente dovuto, con la conseguenza che ad esso non sono estensibili le norme che prevedono l'inopponibilità del negozio simulato ai creditori del titolare apparente.
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Poiché il negozio fiduciario, nella parte contenente il pactum fiduciae, non è trascrivibile, in considerazione della sua natura obbligatoria, nulla impedisce al fiduciario di trasferire, in sua violazione, il diritto cedutogli ad un terzo, il cui acquisto è pienamente valido ed efficace anche nei confronti del fiduciante.
Cass. civ. n. 9388/1991
... L'anzidetto collegamento può peraltro assumere carattere unilaterale, nel senso che la dipendenza logica e giuridica è limitata per volontà delle parti ad uno solo dei contratti, destinato quindi a subire l'influenza dell'altro.
Cass. civ. n. 885/1991
A differenza della ricognizione di debito il negozio di accertamento, in corrispondenza della sua funzione di eliminare l'incertezza su di una situazione giuridica preesistente, deve necessariamente indicare il rapporto cui l'obbligazione che forma oggetto dell'accertamento si ricollega, giacché obbligazione e credito in tanto sussistono come situazione giuridica di un certo tipo con un determinato contenuto in quanto si ricollegano ad un fatto giuridico idoneo a determinare il sorgerne in conformità dell'ordinamento.
Cass. civ. n. 6650/1984
Nel caso di negozio indiretto, che ricorre quando le parti utilizzino una fattispecie negoziale tipica, e la pongano effettivamente in essere, ma per conseguire; oltre agli scopi ad essa propri, anche ulteriori scopo propri di un diverso negozio tipico, trovano applicazione le norme del negozio impiegato, per quanto riguarda struttura, forma ed elementi costitutivi, mentre le norme di quel diverso negozio sono operanti nella parte in cui si limitino a regolarne il risultato, indipendentemente dallo strumento adoperato per il suo raggiungimento.
Cass. civ. n. 6586/1984
Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita, contestualmente o non, a diversi e distinti contratti i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale — alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti — vengano tuttavia concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati fra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, così che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia. A tal fine non è neppure necessario che i soggetti siano i medesimi in ciascuno dei negozi collegati.
Cass. civ. n. 7274/1983
Nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa. Pertanto, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento non contenga un'espressa indicazione dei rapporti che l'hanno preceduta, non sono ragioni di per sé sufficienti per affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per difetto di causa, rendendosi necessaria un'indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le stesse parti, al fine di stabilire se ricorra l'indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere definitiva e vincolante una precedente situazione incerta.
Cass. civ. n. 6864/1983
Nel caso di più dichiarazioni contestuali aventi - se considerate l'una indipendentemente dalle altre - individualità ed efficacia proprie, occorre distinguere l'ipotesi in cui ciascuna dichiarazione viene in considerazione come un distinto negozio giuridico, per cui alla pluralità di dichiarazioni corrisponde una molteplicità di negozi, da quella in cui le varie dichiarazioni risultino combinate tra loro, sì da dar vita ad un negozio giuridico unitario. Mentre in quest'ultima ipotesi si ha un solo negozio, complesso o misto, caratterizzato dall'unificazione dell'elemento causale, nella prima ipotesi si ha invece un insieme di negozi che possono essere collegati funzionalmente o anche solo occasionalmente. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun titolo negoziale in cui esse si inquadrano, si che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.
Cass. civ. n. 3843/1983
La vendita fiduciaria a scopo di garanzia si distingue dalla vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio perché nel negozio fiduciario la proprietà si trasferisce al compratore che, però, assume l'obbligo, derivante dal patto interno ad efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito, mentre nel negozio simulato, pur essendo apparentemente convenuto il trasferimento immediato della proprietà (sottoposto a condizione risolutiva a favore del venditore che voglia riprendere la cosa mediante la tempestiva restituzione del prezzo), le parti concordano in concreto, ponendo in essere un patto commissorio, che il compratore-creditore diverrà proprietario dell'immobile solo se il debitore non adempierà il suo debito nel termine stabilito. Data la nullità di tale patto, la prova di siffatta simulazione può essere data con testimoni e presunzioni anche
inter partes.
Cass. civ. n. 7520/1983
Con il collegamento negoziale volontario si realizza un legame causale tra due o più negozi, contestuali o anche successivi, volto al conseguimento di un risultato e di un assetto di interessi che trascendono la funzione dei singoli negozi, di modo che ciascuno dei negozi concorrenti o in sequenza produce gli effetti giuridici conformi alla sua destinazione, ma gli stessi, inoltre, nella loro sintesi e nella loro sequenza, sono produttivi di effetti giuridici ulteriori che non coincidono con quelli dei negozi singolarmente considerati costituendo ciascuno uno strumento di integrazione della funzione economico-sociale che qualifica gli altri, ed il rapporto giuridico che ne viene costituito ha nel collegamento dei negozi la sua fonte genetica e/o il suo regolamento funzionale. L'accertamento dell'esistenza di un siffatto collegamento negoziale, della sua natura ed entità e delle sue modalità e conseguenze, attenendo all'interpretazione della volontà delle parti, rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (Nella specie: successivamente ad una vendita immobiliare, le parti, previo rilascio di procura notarile dal compratore al venditore, avevano stipulato altra convenzione con la quale, se entro un determinato termine il compratore non avesse soddisfatto le sue obbligazioni, si dava mandato all'originario venditore di vendere nuovamente gli immobili compensando tutte le sue ragioni con i prezzi da incassare, e il giudice del merito aveva ritenuto che, avendo le parti stabilito un collegamento tra i due negozi, il compratore non poteva ritenersi inadempiente finché il venditore-mandatario non avesse infruttuosamente dato esecuzione al mandato liquidatorio, ed a quest'ultimo era precluso di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, avendo consentito di realizzare i suoi crediti con le modalità e i termini stabiliti nella successiva convenzione; la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile tale statuizione ed enunciato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 161/1983
A differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto acquisito e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo; esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso.
Cass. civ. n. 4438/1982
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all'altro contraente o ad un terzo. (Nella specie, il Supremo Collegio, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto l'esistenza di un negozio fiduciario, senza accertare l'esistenza del collegamento tra i due negozi, dei quali quello di carattere interno era risultato posteriore all'altro).
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Negli schemi del pactum fiduciae rientra, oltre il negozio fiduciario di tipo traslativo, anche la cosiddetta fiducia statica i cui estremi sono rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo «disegno» del fiduciante mediante l'utilizzazione non già di una situazione giuridica all'uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.
Cass. civ. n. 6720/1981
Per il principio dell'autonomia contrattuale, è pienamente ammissibile il cosiddetto accordo o contratto normativo, che, avendo ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, non comporta il sorgere di un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il rapporto, nel caso che le parti intendano crearlo.
Cass. civ. n. 6001/1981
Perché un negozio possa qualificarsi d'accertamento, è necessario che esso abbia, come causa, la rimozione della situazione di incertezza in cui si trova un determinato rapporto giuridico, come oggetto, la fissazione del contenuto di un precedente negozio e, come effetto, a differenza dell'atto ricognitivo
ex art. 2720 c.c., la creazione di un'obbligazione nuova, che impone alle parti il riconoscimento di quel contenuto.
Cass. civ. n. 5857/1981
Una scrittura privata che non costituisca una transazione per difetto delle reciproche concessioni delle parti e per la mancanza di sottoscrizione dei due contraenti, può ben costituire un negozio unilaterale di accertamento ove sia sottoscritta da un soggetto e caratterizzata dalla volizione di costui di conferire certezza ad un preesistente rapporto giuridico, precisandone in modo definitivo e vincolante, l'assenza, il contenuto e gli effetti.
Cass. civ. n. 5961/1978
Il criterio distintivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che la vendita fiduciaria, con la quale viene garantita la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di riscatto, è vendita vera e reale sottoposta a condizione risolutiva potestativa e produce il trasferimento immediato della cosa venduta al compratore, mentre nella vendita che dissimula un mutuo con patto commissorio, colpito da nullità dell'art. 2744 c.c., le parti contraenti convengono che il trapasso della proprietà della cosa abbia a verificarsi nel momento in cui è inutilmente decorso il termine per la restituzione della somma mutuata, con il che si pone in essere una vendita sottoposta a condizione sospensiva; da tali fattispecie si distingue, poi, il patto di retrovendita, il quale consiste nella mera promessa, da parte del compratore, di rivendere la cosa acquistata a colui che 1'aveva venduta. L'accertamento di quale delle tre fattispecie si sia in concreto realizzata comporta l'apprezzamento di elementi di fatto ed è perciò demandato al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi di motivazione.
Cass. civ. n. 260/1978
Nel caso di più negozi strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, quando gli strumenti tecnici negoziali prescelti dagli originari contraenti per disciplinare i loro interessi li abbiano ad unici soggetti. Per contro, ove nella vicenda negoziale intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, di tal che, se può configurarsi un loro collegamento genetico o funzionale al fine di stabilire se e come gli effetti dell'uno influenzino quelli dell'altro, ognuno di tali contratti, facente capo a persone diverse è dotato di una disciplina sua propria, costituisce una insopprimibile entità giuridica, che non può essere esclusa od ignorata senza sopprimere un prodotto dell'autonomia contrattuale e neppure assorbita nello scopo pratico degli originari contraenti senza dar luogo ad una riduttiva operazione deformante.
Cass. civ. n. 3545/1977
Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono distinguersi in «contratti misti» quando la fusione delle cause fa si che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente; «contratti complessi» nei quali alla fusione delle volontà fa riscontro la loro interdipendenza nonché il fine unico perseguibile attraverso di essi; «contratti collegati» quando le singole convenzioni, occasionalmente collegate, mantengano l'individualità propria, così che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli rapporti.
Cass. civ. n. 1205/1977
La distinzione fra contratto complesso e contratti collegati consiste nel corrispondere il contratto complesso al fenomeno della giustapposizione nel contenuto precettivo di un unico negozio di più elementi, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, rientra nel contenuto di un distinto negozio giuridico tipico o atipico. All'unità nel negozio corrisponde l'unità della causa e la disciplina applicabile è quella corrispondente al contenuto negoziale tipico di maggior rilievo nella finalità perseguita dalle parti. Nel caso di contratti collegati, invece, ricorrono più contratti autonomi, contraddistinti da più cause distinte fra di loro, ma preordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario costituito, di norma, nell'agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale di uno dei negozi collegati, i quali si trovano, fra di loro, in un rapporto tale per cui la validità o l'efficacia di uno di essi influenzano la validità, e l'efficacia degli altri.
Cass. civ. n. 1031/1977
Il negozio di accertamento — pur non determinando il trasferimento di beni o di diritti, e pur non costituendo fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti — può tuttavia rendere definitive ed immutabili, nel senso e nei limiti contemplati dallo specifico atto di volontà, situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, con il vincolare il soggetto dichiarante, e i soggetti interessati che abbiano manifestato la volontà di avvalersene, ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti che risultano dall'accertamento, e col precludere loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso, producendo, in ordine al rapporto preesistente da accertare, quando ciò sia possibile, gli stessi effetti che derivano, in virtù del giudicato, dall'accertamento effettuato
ope iudicis. Ne consegue che la situazione preesistente, alla quale la fattispecie accertativa è raccordata da un intimo nesso di collegamento, trova la propria regolamentazione nella fonte originaria, nei limiti del contenuto e con l'area di efficacia delineati dalla fonte nuova, la quale si giustappone alla prima senza estinguerla.
Cass. civ. n. 3301/1975
La qualificazione giuridica di un contratto, che per inserzione di alcune clausole particolari presenti contenuto complesso o comunque difforme dalla causa di una o più specifiche tipologie negoziali previste dalla legge, va individuata avendo riguardo al criterio della prevalenza, vale a dire applicando la normativa corrispondente al contenuto negoziale tipico e di maggior rilievo nelle finalità pratiche delle parti. Questo criterio va seguito non solo nella ipotesi di contratti misti, ma anche in quei casi in cui, nell'ambito di un unitario rapporto, il contenuto delle prestazioni assuma un carattere anomalo o anfibologico rispetto alle fattispecie legali tipiche.
Cass. civ. n. 2998/1973
Se è vero che il contratto normativo non presuppone necessariamente che le parti dei futuri contratti particolari siano quelle medesime che hanno stipulato il contratto normativo, occorre, tuttavia, che non si tratti di terzi assolutamente estranei, la cui posizione non possa venir influenzata da questo contratto: quindi occorre almeno che i soggetti del contratto normativo avessero avuto la rappresentanza di quelli dei futuri contratti particolari.
Cass. civ. n. 1476/1971
Il fenomeno del collegamento negoziale, in forza del quale gli effetti di un negozio sono corretti dall'adozione combinata di altro negozio, il cui intento pratico, deviando il primo dalla direzione sua propria, produce una risultante negoziale corrispondente alla volontà complessiva delle parti, assume significato fuori dell'ambito della simulazione, poiché il collegamento presuppone la realtà dei negozi adottati nel quadro di un intento pratico ulteriore, mentre la simulazione investe (assolutamente o relativamente) l'esistenza stessa dei negozi considerati.
Cass. civ. n. 3645/200
Il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l'interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell'inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell'utilità pratica cui mira l'intera operazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata con la quale, in relazione ad un'azione di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inosservanza del termine previsto in funzione della stipula del contratto definitivo al quale era connessa la vendita di un altro immobile in favore di terzi da parte del promissario acquirente, era stato escluso, adottandosi una motivazione logica ed adeguata, tanto l'inserimento nel preliminare di clausole contrattuali che potessero esprimere la dedotta interdipendenza tra i due contratti, quanto che un tale legame fosse noto e fosse stato condiviso e fatto proprio dagli altri contraenti).