(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, disciplinata dalla legge n. 990/1969, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che — escludendo dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi — non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che invece si trova nelle leggi della Rca e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato con la evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei danni soprattutto se lesivi della integrità psicofisica.