(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).