(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell"'an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.