I “veicoli elettrici leggeri”, oggetto dell’obbligo di copertura assicurativa previsto dal Decreto, non si conoscono ancora nello specifico. Verranno, infatti, individuati con apposito Decreto Interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Ministero dell’Interno.
Presumibilmente, a rientrare nel Decreto RC auto saranno: e-bike, minicar elettriche e monopattini. Infatti basta ricordare che, nei mesi scorsi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché vicepremier Matteo Salvini si era detto intenzionato a imporre l’obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini.
Difatti, soprattutto nelle grandi città dove i servizi delivering sono ormai gestiti per la gran parte da monopattini o e-bike, i sinistri sono sempre più frequenti. Ciò anche considerando che questi veicoli, seppur elettrici, possono raggiungere velocità considerevoli.
Cosa si intende per veicoli leggeri?
Il nostro Codice della strada disciplina due tipologie di quadricicli: i leggeri e i non leggeri.
Nella prima categoria rientrano i ciclomotori con una potenza non superiore a 4kW, velocità massima di 45 km/h e massa a vuoto consentita fino a 350 kg (nel caso degli elettrici si esclude il peso delle batterie). Possono guidarli coloro che hanno la patente AM, che si può ottenere a partire da 14 anni.
Mentre per quelli non leggeri (ad esempio il quad) è prevista la patente B1, che è conseguibile dall’età di 16 anni.
L’obbligo di copertura assicurativa
Secondo il Decreto i “veicoli elettrici leggeri” non potranno circolare senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del c.c..
Inoltre, per rendere questi veicoli identificabili ai fini assicurativi, probabilmente verranno dotati di apposita targa.
Secondo il Decreto, l’obbligo di assicurazione si considera adempiuto anche attraverso la stipula, da parte di soggetti pubblici e privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (cc.dd. assicurati “Corporate”). Sono ricomprese le attività di sharing, di noleggio, di rivendite di veicoli, di utilizzo di flotte di autobus, di scuolabus, di autocarri.
Fino ad oggi, il rischio derivante dalla circolazione dei monopattini poteva essere attutito solo dalla stipula della polizza non obbligatoria, la c.d. "polizza capofamiglia”. Ossia una copertura finanziaria particolarmente utile per proteggersi economicamente dalle conseguenze dei danni che i membri della famiglia (animali domestici inclusi) potrebbero involontariamente causare a terzi. Tuttavia, la stessa rimaneva e rimane una polizza assolutamente facoltativa.
Con il Decreto RC Auto si fa un grande passo in avanti in termini di sicurezza e di pari trattamento per gli utenti che circolano in strada, sia con un mezzo a motore sia con un veicolo elettrico. Ora non resta altro che aspettare le specifiche del Ministero per capire quali saranno i mezzi coinvolti.