(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. — che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi — risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.